Inammissibili le censure sul trattenimento non prospettate al giudice di pace (Cass. civ. Sez. I n. 11077 del 24.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Le censure che prospettano violazioni e vizi motivazionali del decreto di convalida del trattenimento dello straniero, fondate su circostanze di fatto non sottoposte al giudice di pace nel corso dell’udienza di convalida, sono inammissibili in sede di legittimità. Il giudice di pace non può essere censurato per non aver esaminato circostanze che non potevano essergli rappresentate. Non integra violazione del diritto di difesa l’omesso avviso a un difensore la cui procura speciale sia stata conferita in data successiva all’udienza di convalida, non essendo allora configurabile alcun obbligo di comunicazione.
Il Fatto
Lo straniero propone ricorso per cassazione, con tre mezzi, avverso il decreto con cui il Giudice di pace di Roma ha convalidato il trattenimento disposto dal Questore ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. n. 286/1998. Le amministrazioni intimate si costituiscono con mero atto di costituzione. La trattazione è disposta in camera di consiglio.
Il ricorrente lamenta, in sintesi, la violazione del diritto di difesa e del diritto di chiedere asilo, la mancata considerazione della domanda di protezione internazionale manifestata prima dell’udienza e l’omessa valutazione della sua storia personale e della titolarità di un pregresso permesso di soggiorno per motivi umanitari. La Corte è chiamata a stabilire se tali doglianze siano esaminabili nel giudizio di legittimità.
La Motivazione della Corte
I tre motivi, esaminati congiuntamente per connessione, sono dichiarati inammissibili. Il ricorrente ascrive al giudice di pace di non aver esaminato, o di aver male valutato, circostanze relative alla manifestazione della volontà di richiedere la protezione internazionale sin dal 25 gennaio 2023 e alla sua situazione familiare e personale.
La Corte rileva che tali circostanze non risultano essere state sottoposte al giudice di pace nel corso dell’udienza di convalida del provvedimento del Questore emesso il 1° febbraio 2023, ove lo straniero era assistito da un difensore d’ufficio.
Quanto al difensore di fiducia menzionato nel ricorso, la procura speciale risulta conferita dal ricorrente solo in data 2 febbraio 2023, come da atto depositato. Ne consegue che nessun avviso per l’udienza di convalida poteva essergli comunicato in precedenza e che va esclusa la violazione del diritto di difesa sotto questo profilo.
Le circostanze di fatto sono dunque esposte per la prima volta in sede di legittimità. Esse non potevano essere vagliate dal giudice di pace, con la conseguenza che le censure risultano inammissibili. Il ricorso è dichiarato inammissibile, nulla per le spese, con raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Nota della Redazione
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