Trattenimento dello straniero e motivazione con modulo prestampato (Cass. civ. Sez. I n. 11435 del 29.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di immigrazione, l’adozione delle misure alternative al trattenimento ex art. 14, comma 1 bis, del d.lgs. n. 286 del 1998 presuppone che lo straniero possieda il passaporto o altro documento equipollente in corso di validità, anche ai fini della concessione del termine per la partenza volontaria. La motivazione del provvedimento di convalida non può ritenersi inesistente per il solo fatto di essere resa mediante modulo prestampato, poiché la congruità non è condizionata dal segno grafico che ne contiene la redazione, né è apparente la motivazione che richiami i criteri di legge. Nel procedimento di decisione accelerata ex art. 380 bis c.p.c., la definizione del giudizio in conformità alla proposta integra una valutazione legale tipica dei presupposti della condanna ex art. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ., con funzione deterrente e sanzionatoria, anche se nessuno degli intimati ha svolto attività difensiva.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino extracomunitario, era stato destinatario di un decreto del Questore di Potenza con cui si disponeva il suo trattenimento presso un Centro di Permanenza per i Rimpatri, in attesa dell’esecuzione dell’espulsione amministrativa. Il Giudice di Pace di Melfi aveva convalidato il provvedimento con decisione assunta mediante lettura in udienza.

Avverso tale provvedimento il ricorrente proponeva ricorso per cassazione articolando due motivi: violazione e falsa applicazione degli artt. 13 e 14 del d.lgs. n. 286 del 1998 e degli artt. 24 e 111 Cost., per non avere il giudice di pace indicato i presupposti specifici del trattenimento, e motivazione apparente, per essere stata la decisione resa con uno stampato standard.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla proposta formulata dal giudice delegato ex art. 380 bis c.p.c., che dichiara pienamente condivisibile, e ricostruisce il quadro normativo di riferimento. Sul primo motivo osserva che, in tema di misure alternative al trattenimento, la loro adozione richiede necessariamente che lo straniero possieda il passaporto o altro documento equipollente in corso di validità; il possesso del documento rileva anche ai fini della concessione del termine per la partenza volontaria.

Quanto al secondo motivo, la Corte esclude che la motivazione possa considerarsi inesistente per il fatto di essere stata adottata mediante un modulo prestampato. Il principio affermato è che sulla motivazione, comunque inserita nel provvedimento, non incide la circostanza che essa risulti da un timbro o da un prestampato: la congruità della motivazione non può essere valutata alla stregua del segno grafico che ne contiene la redazione. Non è del pari apparente la motivazione che richiami i criteri di legge.

I motivi sono pertanto dichiarati infondati. La Corte applica quindi la sanzione processuale di cui all’art. 96, quarto comma, cod. proc. civ., rilevando che l’amministrazione non si è costituita. Sul punto richiama il proprio orientamento: nel procedimento di decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, la condanna del ricorrente al pagamento della somma in favore della cassa delle ammende va pronunciata anche quando nessuno degli intimati abbia svolto attività difensiva, avendo la sanzione funzione deterrente e insieme sanzionatoria rispetto ad atti processuali meramente defatigatori.

La Corte aggiunge che la norma, nei casi di definizione in conformità alla proposta, contiene una valutazione legale tipica dei presupposti della condanna: si codifica così un’ipotesi normativa di abuso del processo, poiché non attenersi a una valutazione del proponente poi confermata nella decisione definitiva lascia presumere una responsabilità aggravata del ricorrente. Il ricorso è rigettato e il ricorrente condannato al pagamento di euro 2.500,00 in favore della cassa delle ammende, nulla per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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