Revocazione della sentenza di cassazione (Cass. civ. Sez. I n. 11436 del 29.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di revocazione delle sentenze e delle ordinanze della Corte di cassazione, l’errore revocatorio previsto dall’art. 395, n. 4, cod. proc. civ., richiamato dall’art. 391-bis cod. proc. civ., presuppone un errore di fatto che si configura ove la decisione sia fondata sull’affermazione di esistenza o inesistenza di un fatto che la realtà processuale induce ad escludere o ad affermare. Non integra errore revocatorio la pretesa erronea valutazione o interpretazione delle risultanze processuali, né l’errata soluzione di una questione giuridica. L’errore deve inoltre riguardare gli atti interni al giudizio di legittimità, che la Corte può esaminare direttamente con propria indagine di fatto, e deve avere carattere autonomo, nel senso di incidere esclusivamente sulla sentenza di legittimità. Ne consegue che la questione relativa all’avvenuta risoluzione o rescissione del contratto di appalto, non accertata in sede di merito e non accertabile in sede di legittimità, non può dar luogo a errore di fatto idoneo a legittimare la revocazione.

Il Fatto

Il ricorrente, nella qualità di Funzionario Delegato per un appalto di opera pubblica, propone ricorso per revocazione avverso l’ordinanza con cui la Corte di cassazione aveva dichiarato inammissibile l’impugnazione di una sentenza della corte d’appello, a sua volta emessa sull’impugnativa di un lodo arbitrale. La vicenda trae origine da una controversia insorta in relazione a un contratto di appalto, con riserve iscritte dall’appaltatore per un complessivo valore di oltre sedici milioni di euro. Nelle more del giudizio la società appaltatrice è fallita e il fallimento si è costituito facendo proprie le difese della società in bonis.

Il ricorrente deduce due motivi rescindenti: l’errata individuazione del soggetto titolare della legittimazione attiva e l’omessa considerazione della rescissione unilaterale e stragiudiziale del contratto, che avrebbe inciso sulla validità del lodo e sulla potestas iudicandi del collegio arbitrale. Il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è dichiarato inammissibile. L’intestazione dell’ordinanza revocanda riporta il nominativo della persona fisica indicata come ricorrente nel primo ricorso, all’epoca titolare dell’ufficio, e le vicende successorie relative alla persona che riveste la carica sono prive di rilevanza. La pronuncia concerne inequivocabilmente il contratto di appalto dedotto in giudizio dal ricorrente nella sua qualità, senza che emerga alcun passaggio motivazionale incompatibile con l’effettiva titolarità del rapporto.

Il secondo motivo è parimenti inammissibile, perché non prospetta un errore revocatorio e non coglie la ratio decidendi. La Corte ricorda che l’errore revocatorio presuppone un errore di fatto e non una pretesa errata valutazione delle risultanze processuali, restando esclusa dall’area degli errori revocatori la sindacabilità di errori di giudizio. Richiama, in proposito, un orientamento consolidato in materia di autosufficienza e di fatti ritenuti pacifici per difetto di contestazione, qualificando quest’ultima ipotesi come frutto di attività valutativa, non di errore meramente percettivo.

La Corte ribadisce che l’errore di fatto rilevante deve riguardare gli atti interni al giudizio di legittimità e avere carattere autonomo. Nel caso concreto, la prospettazione si fonda su una circostanza non accertata in fase di merito e non accertabile in sede di legittimità, ossia la pretesa rescissione del contratto. L’esistenza o inesistenza di tale risoluzione non costituisce un fatto che la realtà processuale induce a escludere o affermare, trattandosi di una valutazione giuridica mai oggetto di accertamento.

La conclusione è confermata ripercorrendo l’ordinanza revocanda: questa, nell’escludere la rilevabilità d’ufficio della dedotta risoluzione e della connessa carenza di potestas iudicandi del collegio arbitrale, non ha compiuto un proprio accertamento, ma ha preso atto dell’inidoneità dei motivi a scalfire la pronuncia di inammissibilità del terzo motivo di impugnazione del lodo. La Corte di legittimità non disponeva di autonomi poteri di indagine e doveva attenersi ai fatti accertati nel giudizio di merito.

La Corte ricorda infine che l’impugnazione del lodo si articola in una fase rescindente e in una eventuale rescissoria, e che il sindacato di legittimità è limitato alla verifica di vizi propri della sentenza impugnata e non di vizi del lodo. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese e raddoppio del contributo unificato ove dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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