Revocazione per errore di fatto solo per svista percettiva non valutativa (Cass. civ. Sez. III n. 10067 del 15.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di revocazione della sentenza di cassazione per errore di fatto, ai sensi degli artt. 391-bis e 395, n. 4, cod. proc. civ., l’errore revocatorio consiste esclusivamente in una svista percettiva immediatamente rilevabile dagli atti processuali, che abbia indotto il giudice a supporre l’esistenza o l’inesistenza di un fatto in realtà incontestabilmente escluso o accertato. Esso postula un contrasto obiettivo, percepibile senza indagini ermeneutiche, tra la rappresentazione contenuta nel provvedimento e quella desumibile dagli atti. Non integra errore di fatto la diversa qualificazione giuridica dell’eccezione formulata dalla parte, né la deduzione di una sua portata più ampia rispetto a quella effettivamente proposta. L’errore, inoltre, deve essere essenziale e decisivo e deve riguardare atti interni al giudizio di legittimità, con carattere autonomo rispetto alla decisione di merito.
Il Fatto
Un ente locale convenuto in un giudizio risarcitorio, concluso in primo e secondo grado con il rigetto della domanda attorea, aveva proposto ricorso per cassazione. La Corte di Cassazione, con una prima ordinanza, aveva accolto il ricorso dei danneggiati e cassato la sentenza d’appello con rinvio, rilevando che l’eventuale vizio della consulenza tecnica d’ufficio, per l’acquisizione di documenti riservati alle parti, non era stato tempestivamente eccepito dall’ente e doveva ritenersi sanato.
Avverso quella ordinanza l’ente ha proposto ricorso per revocazione, deducendo un errore di fatto del giudice di legittimità: questi avrebbe affermato che nel controricorso non era stata allegata la tempestiva eccezione di nullità della CTU, mentre l’atto avrebbe invece dato conto delle eccezioni sollevate in corso di causa.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce i presupposti dell’errore revocatorio. L’errore di fatto deve consistere in una svista percettiva, non in un errore di giudizio, e deve emergere con immediatezza dal contrasto tra il provvedimento impugnato e gli atti di causa. Deve inoltre essere essenziale e decisivo, nel senso che senza di esso la decisione sarebbe stata di segno opposto, e deve riguardare atti interni al giudizio di legittimità.
La Corte richiama il consolidato orientamento secondo cui il fatto incontrastabilmente escluso o accertato non deve essere stato oggetto di discussione tra le parti. Ove su di esso siano emerse posizioni contrapposte, la pronuncia del giudice assume natura valutativa e si sottrae al rimedio revocatorio.
Nel caso concreto, l’ordinanza impugnata aveva esattamente rilevato che nel controricorso dell’ente non era contenuta la deduzione circa l’avvenuta tempestiva sollevazione dell’eccezione di nullità della CTU, né la sua rituale riproposizione in sede di precisazione delle conclusioni. Le allegazioni difensive dell’ente confermano questa conclusione: la parte ha dichiarato di aver sollevato l’eccezione di inammissibilità delle produzioni documentali, non quella di nullità della consulenza.
La Corte respinge il tentativo di sovrapporre le due eccezioni. Le categorie della nullità relativa e dell’inammissibilità sono dogmaticamente eterogenee: l’una sanziona il cattivo esercizio o la decadenza da un potere processuale, l’altra fa valere il vizio di un atto sanabile se non dedotto nella prima difesa successiva. Del resto, l’unico errore revocatorio astrattamente deducibile sarebbe stato l’erronea supposizione dell’inesistenza, nel controricorso, delle indicazioni che la Corte aveva ritenuto carenti; ma il ricorso non deduce questo, limitandosi a richiamare un diverso passo dell’atto.
Gli ulteriori motivi, con cui si denuncia l’applicazione distorta del principio delle Sezioni Unite n. 3086/2022 e la violazione delle regole sui termini istruttori, sono inammissibili perché veicolano doglianze non proponibili con il mezzo revocatorio. Il ricorso è pertanto manifestamente inammissibile.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.