Subentro nell’alloggio ATER: nessun diritto per il nipote convivente (Cass. civ. Sez. III n. 11433 del 29.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel sistema della legge reg. Lazio n. 12 del 1999 il diritto al subentro nell’assegnazione dell’alloggio di edilizia residenziale pubblica è indefettibilmente condizionato al decesso dell’assegnatario; fino a quel momento i componenti del nucleo familiare sono titolari di una mera aspettativa di fatto. Il subentro spetta ai componenti del nucleo familiare originario, non ai soggetti ammessi al nucleo ampliato: i nipoti, pertanto, possono permanere nell’alloggio solo se rientravano nel nucleo familiare originario, con convivenza protrattasi per almeno due anni prima della pubblicazione del bando di concorso. La comunicazione all’ente gestore del subentro, richiesta dall’art. 12, comma 5, della legge reg. Lazio n. 12 del 1999, non è sostituibile dalle indicazioni contenute nel censimento annuale.
Il Fatto
Il ricorrente si era trasferito, dal 4 agosto 1999, nell’alloggio di edilizia residenziale pubblica di proprietà dell’ente assegnato alla nonna, invalida al 100 per cento, per assisterla. La sua presenza nell’immobile era stata oggetto di censimento anagrafico e la stessa assegnataria lo aveva indicato quale componente del proprio nucleo familiare. Dopo il decesso della congiunta, l’ente aveva emesso un decreto di rilascio dell’alloggio.
Il ricorrente propose opposizione al decreto di rilascio davanti al Tribunale, chiedendo in via preliminare la sospensione e, nel merito, l’accertamento dei requisiti per il subentro nell’assegnazione; in subordine, il diritto alla regolarizzazione previa declaratoria di nullità, annullabilità o inefficacia del provvedimento. Tribunale e Corte d’appello rigettarono la domanda. Il ricorso per cassazione è affidato a tre motivi, trattati congiuntamente per connessione.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce il regime dettato dalla legge reg. Lazio n. 12 del 1999, muovendo da un dato già affermato in precedenza: il diritto al subentro sorge solo con il decesso dell’assegnatario. Prima di quel momento i componenti del nucleo familiare vantano una semplice aspettativa di fatto, priva dei connotati della posizione di vantaggio accertata.
La legge regionale, modificando il regime precedente, non annovera più i nipoti tra i possibili subentranti. L’art. 12, comma 1, della legge reg. Lazio n. 12 del 1999 consente il subentro ai componenti del nucleo familiare di cui all’art. 11, comma 5, originariamente assegnatario o ampliato ai sensi del comma 4, e quest’ultima disposizione non contempla i nipoti. La Corte richiama sul punto Cass. n. 16039 del 2016 e Cass. n. 4549 del 2017. Ne deriva che i nipoti, astrattamente riconducibili alla categoria dei discendenti, hanno diritto alla permanenza solo se già inseriti nel nucleo familiare originario, con convivenza di almeno due anni prima della pubblicazione del bando di concorso: ipotesi che il ricorrente neppure prospetta, ammettendo di aver unito il proprio nucleo in un momento successivo all’assegnazione.
La Corte ribadisce, inoltre, che il subentro costituisce un diritto soggettivo, non connotato da discrezionalità amministrativa, e determina l’evoluzione del rapporto sorto con l’assegnazione, non l’instaurazione di un rapporto nuovo, richiamando le Sezioni Unite n. 20761 del 2021. Risulta così corretta l’affermazione della Corte d’appello: essendo stata dichiarata in origine la presenza di un’unica occupante, il successivo trasferimento del ricorrente nell’appartamento era privo di rilievo.
Quanto al profilo della comunicazione, il testo originario dell’art. 12, comma 5, della legge reg. Lazio n. 12 del 1999 — applicabile ratione temporis — imponeva che il subentro fosse immediatamente comunicato all’ente gestore, il quale nei tre mesi successivi poteva compiere le verifiche necessarie a escludere cause di decadenza dall’assegnazione, come precisato da Cass. n. 34161 del 2019. La Corte d’appello ha accertato che tale comunicazione è mancata, non potendo considerarsi equipollenti le indicazioni contenute nel censimento annuale. Il ricorso è pertanto rigettato, con attestazione delle condizioni per il versamento dell’ulteriore contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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