Visto infedele, competenza della direzione regionale sul domicilio fiscale del trasgressore (Cass. civ. Sez. V n. 11660 del 30.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
La responsabilità prevista dall’art. 39, comma 1, lett. a), secondo periodo, d.lgs. n. 241/1997, a carico di chi rilascia un visto di conformità infedele su dichiarazione presentata ai sensi dell’art. 13 d.m. n. 164/1999, ha funzione anche punitiva e non soltanto risarcitoria. La competenza a iscrivere a ruolo, nei confronti del trasgressore, la somma pari all’importo dell’imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente appartiene alla direzione regionale dell’Agenzia delle entrate individuata in ragione del domicilio fiscale del trasgressore, ai sensi dell’art. 39, comma 2, d.lgs. n. 241/1997. Tale attribuzione di competenza funzionale non può essere derogata, neppure quando l’Amministrazione proceda direttamente all’iscrizione a ruolo, e la sua violazione determina la nullità dell’atto compiuto dall’ufficio incompetente.

Il Fatto

Un professionista abilitato all’assistenza fiscale, su incarico di un centro autorizzato, aveva apposto il proprio visto di conformità sui documenti allegati alla dichiarazione di un contribuente, relativa all’annualità d’imposta 2014. La direzione provinciale competente per il domicilio fiscale del contribuente assistito sottopose la dichiarazione a controllo formale e, ritenuto infedele il visto, iscrisse a ruolo a carico del professionista l’imposta, la sanzione e gli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente.

Notificata la cartella di pagamento, il professionista l’impugnò davanti alla Commissione tributaria provinciale, eccependo il difetto di competenza dell’ufficio procedente e deducendo l’applicazione retroattiva della modifica legislativa del 2019. Respinto il ricorso in primo grado e rigettato l’appello dalla Commissione tributaria regionale, il professionista propose ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dal dato testuale dell’art. 39, comma 2, d.lgs. n. 241/1997, che riserva le violazioni dei commi 1 e 3 alla contestazione e all’irrogazione delle sanzioni da parte della direzione regionale competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore, anche sulla base delle segnalazioni degli uffici locali. La disposizione è collocata nel testo dell’articolo dalla legge n. 296/2006, prima che l’art. 6 d.lgs. n. 175/2014 ampliasse le conseguenze del visto infedele. La novella, però, non ha modificato il comma 2 né il comportamento illecito cui esso si riferisce: la violazione resta integrata dall’infedeltà del visto, a prescindere dalle ulteriori conseguenze punitive.

Non decisiva è la diversità del procedimento: la richiesta delle somme può avvenire con l’immediata iscrizione a ruolo oppure con l’atto di contestazione previsto dal d.lgs. n. 472/1997, richiamato dall’art. 39, comma 1-bis. Il legislatore ha previsto espressamente che la richiesta al trasgressore si realizzi mediante l’iscrizione a ruolo, senza con ciò derogare alla regola di competenza. Il comma 2, anzi, presuppone un flusso di comunicazioni dagli uffici locali alle direzioni regionali, il quale non avrebbe ragione d’essere se gli uffici locali potessero procedere direttamente.

La Corte precisa che la competenza speciale delle direzioni regionali opera sul piano verticale, mentre sul piano territoriale orizzontale resta il criterio generale del domicilio fiscale del soggetto destinatario della pretesa, coerente con gli artt. 31 d.P.R. n. 600/1973, 40 d.P.R. n. 633/1972 e 12 d.P.R. n. 602/1973. Poiché l’obbligazione del professionista non è tributaria ma si sostanzia nel pagamento di una somma pari all’importo dell’imposta, il collegamento territoriale va declinato in ragione del domicilio fiscale del trasgressore, su cui si esercita la potestà coattiva.

La tesi della natura esclusivamente risarcitoria non convince la Corte. La collocazione della norma tra le sanzioni, la clausola di apertura dell’articolo e la reazione dell’ordinamento a una specifica violazione depongono per una funzione anche punitiva; una misura afflittiva non perde tale qualità per il solo fatto di perseguire finalità ripristinatorie. In tal senso si richiamano Cass., Sez. U., n. 16601/2017 e Corte cost. n. 63/2019.

Sull’effetto dell’incompetenza, la Corte ribadisce che le regole di distribuzione della competenza dettate dalla legge hanno valenza esterna e vincolano l’Amministrazione, che non può scegliere l’ufficio procedente e, di riflesso, il giudice dell’impugnazione; la violazione comporta la nullità dell’atto. Il primo motivo è dunque accolto, la sentenza è cassata e, decidendo nel merito, il ricorso introduttivo è accolto. Restano assorbiti il secondo e il terzo motivo. Le spese sono compensate per la novità della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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