Cessione pro soluto a prezzo vile (Cass. civ. Sez. V n. 8714 del 03.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 101, comma 5, t.u.i.r. applicabile ratione temporis, la cessione pro soluto di un credito ritenuto inesigibile produce una perdita deducibile dal reddito imponibile soltanto ove il contribuente alleghi e documenti elementi certi e precisi, che non si esauriscano nella pattuizione di un corrispettivo inferiore al valore nominale del credito ceduto e nella perdita emergente dalla cessione in sé considerata, ma comprendano anche gli elementi che hanno indotto all’operazione ed al conseguente recupero solo parziale del valore nominale. Un ingiustificato rilevante differenziale tra corrispettivo e valore nominale, che denoti la plateale antieconomicità dell’operazione, può costituire indicatore del carattere erogatorio, anziché produttivo, della stessa e quindi della non inerenza del componente negativo. La qualificazione della fattispecie come minusvalenza ex comma 1 o come perdita su crediti ex comma 5 non esonera, in entrambi i casi, dal giudizio di inerenza ex art. 109, comma 5, t.u.i.r., né preclude il sindacato antielusivo ex art. 37-bis d.P.R. n. 600/1973.

Il Fatto

L’Amministrazione finanziaria notificò alla società contribuente un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2008, contestando l’indebita deduzione di una minusvalenza di rilevante importo, con conseguente maggiore Ires, maggiore Irap e irrogazione di sanzioni. Il rilievo riguardava la minusvalenza conseguente alla cessione pro soluto di crediti verso varie società, perfezionata a fine esercizio.

Alla data della cessione la cedente era già debitrice della cessionaria; a titolo di pagamento aveva trasferito crediti di valore nominale superiore al debito, ma iscritti in contabilità a un valore inferiore. La differenza tra valore contabile dei crediti ceduti e debito verso la cessionaria costituiva la minusvalenza portata in deduzione. Secondo l’Ufficio, l’operazione rientrava nella fattispecie elusiva e non era opponibile. La Commissione tributaria provinciale accolse il ricorso; la Commissione tributaria regionale, in riforma, accolse l’appello dell’Ufficio.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo la contribuente censurava la falsa applicazione dell’art. 101 t.u.i.r., sostenendo che la perdita da atto di realizzo è deducibile a prescindere dalla dimostrazione dei presupposti di certezza e precisione. Il motivo è infondato. La Corte ricostruisce il consolidato orientamento secondo cui la cessione pro soluto “a prezzo vile” è riconducibile alle perdite su crediti, con conseguente necessità di elementi certi e precisi, salvo il caso di assoggettamento del debitore a procedure concorsuali, che non ammette automatismi.

Il corrispettivo inferiore al valore nominale non esaurisce, di per sé, la prova richiesta. Occorre dimostrare un’effettiva riduzione di valore reale del credito e le ragioni economiche che hanno indotto all’operazione. La società cedente deve rappresentare le ragioni di convenienza economica dell’accettazione di un corrispettivo molto inferiore al valore nominale.

La Corte sottolinea che, per entrambe le componenti negative, resta necessaria la sussistenza del requisito della inerenza ex art. 109, comma 5, t.u.i.r.. Un’incongruenza dell’onere rispetto al parametro medio dell’imprenditore può costituire forte indicatore della non inerenza e del carattere erogatorio anziché produttivo della componente. Il sindacato del giudice non invade le scelte di merito dell’imprenditore, ma verifica la plateale antieconomicità delle condotte.

Nel caso concreto era stata contestata ed accertata anche la fattispecie antielusiva ex art. 37-bis, che al comma 3, lett. d), contempla proprio l’uso delle cessioni di crediti. Una volta accertata la mancanza di elementi certi e precisi, la perdita diviene comunque indeducibile ex art. 101, comma 5, anche a prescindere dalla condotta elusiva.

Il secondo, il terzo e il quarto motivo sono dichiarati inammissibili o rigettati, involgendo valutazioni di merito non sindacabili in sede di legittimità. È accolto il quinto motivo, relativo allo ius superveniens in tema di sanzioni ex d.lgs. n. 158 del 2015, con cassazione parziale e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio in diversa composizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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