Imposta unica scommesse: ricevitorie non tenute per annualità ante 2011 (Cass. civ. Sez. V n. 12072 del 06.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Per le annualità d’imposta antecedenti al 2011 le ricevitorie che raccolgono scommesse per conto di bookmakers privi di concessione non sono soggette all’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse. La Corte costituzionale n. 27 del 2018 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 3 d.lgs. n. 504/1998 e dell’art. 1, comma 66, lett. b), legge n. 220/2010 nella sola parte in cui prevedono che, per le annualità precedenti al 2011, siano assoggettate all’imposta le ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione. Per tali annualità rispondono esclusivamente i bookmakers, con o senza concessione, in base alla combinazione degli artt. 3 d.lgs. n. 504/1998 e 1, comma 66, lett. a), legge n. 220/2010, non intaccati dal vaglio di costituzionalità. Ne deriva la cassazione della sentenza di appello che abbia confermato la pretesa impositiva verso la ricevitoria per annualità anteriori al 2011.
Il Fatto
L’Agenzia delle dogane e dei monopoli ha notificato al contribuente, titolare di una ricevitoria, un avviso di accertamento per l’anno 2007, relativo all’imposta unica sulle scommesse di cui al d.lgs. n. 504 del 1998. La pretesa si fondava sulla circostanza che il contribuente aveva raccolto scommesse per conto di un bookmaker estero privo di concessione e di autorizzazione ad operare in Italia.
La Commissione Tributaria Provinciale di Livorno aveva accolto il ricorso iniziale. La Commissione Tributaria Regionale della Toscana, Sezione distaccata di Livorno, ha invece riformato la decisione e accolto l’appello dell’Agenzia. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi; l’Agenzia ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
Il ricorrente censurava, tra l’altro, l’attribuzione di carattere interpretativo e retroattivo all’art. 1, comma 66, legge n. 220/2010. La Corte ha ricostruito il quadro normativo muovendo dalle due pronunce che lo avevano già scrutinato: la Corte costituzionale n. 27 del 2018 e la Corte di giustizia dell’Unione europea, 26.2.2020, C-788/18.
Il Giudice delle leggi, quanto all’ambito soggettivo dell’imposta, aveva riconosciuto l’incertezza interpretativa dell’art. 3 d.lgs. n. 504/1998 per il periodo anteriore alla disposizione interpretativa del 2010. Il legislatore, con l’art. 1, comma 66, legge n. 220/2010, ha poi stabilito che l’imposta è dovuta anche per le scommesse raccolte fuori dal sistema concessorio ed ha esplicitato l’obbligo delle ricevitorie al versamento del tributo e delle sanzioni, svolgendo anch’esse un’attività gestoria che costituisce presupposto dell’imposizione.
La Corte costituzionale ha escluso l’irragionevolezza dell’equiparazione, ai fini tributari, tra gestore per conto terzi e gestore per conto proprio: entrambi partecipano, su piani diversi, all’attività di organizzazione ed esercizio delle scommesse soggetta a imposizione. Non viola il principio di capacità contributiva l’assoggettamento delle ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione, nei limiti in cui il rapporto con il bookmaker sia disciplinato da un contratto che regoli le commissioni, attraverso le quali è possibile trasferire il carico tributario.
Lo stesso Giudice ha però precisato che tali argomenti non sono replicabili per le annualità fiscali antecedenti all’entrata in vigore della disciplina interpretativa del 2010. Per tali rapporti, ormai perfezionati, non può aver luogo la traslazione dell’imposta, essendosi già cristallizzato l’ammontare delle commissioni pattuite. È stata così dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 3 d.lgs. n. 504/1998 e dell’art. 1, comma 66, lett. b), legge n. 220/2010 nella sola parte in cui prevedono l’assoggettamento delle ricevitorie per le annualità precedenti al 2011.
Ne discende che, per le annualità anteriori al 2011, non rispondono le ricevitorie ma solamente i bookmakers, con o senza concessione, in base alla combinazione delle due norme uscite indenni dal vaglio di costituzionalità (richiamata Cass. n. 25450 del 2021). Il terzo motivo di ricorso è dunque accolto, con assorbimento degli altri. La sentenza impugnata è cassata e, decidendo nel merito, l’atto impugnato è annullato. Le spese dell’intero giudizio sono integralmente compensate, in ragione della complessità della questione e della stabilizzazione del quadro giurisprudenziale solo a seguito della pronuncia costituzionale.
Nota della Redazione
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