Esecutività immediata delle sentenze tributarie di condanna emesse dal 1.01.2016 (Cass. civ. Sez. V n. 12074 del 06.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Le sentenze di condanna dell’amministrazione finanziaria al pagamento di somme in favore del contribuente, emesse successivamente al 1.01.2016, hanno natura immediatamente precettiva ed esecutiva, quale espressione di un principio generale immanente nell’ordinamento processuale tributario. Tale natura non è limitata alle fattispecie tassativamente previste dall’art. 68, primo comma, d.lgs. n. 546/1992, che costituiscono manifestazioni del principio generale e non ipotesi eccezionali. Il contribuente, in caso di mancata esecuzione spontanea, può chiedere l’ottemperanza a norma dell’art. 70 d.lgs. n. 546/1992 a prescindere dall’emanazione del decreto ministeriale attuativo. Non osta la novellata formulazione dell’art. 49 d.lgs. n. 546/1992, che non contempla più l’esclusione dell’art. 337 cod. proc. civ.
Il Fatto
Il contribuente, venuto a conoscenza di una cartella di pagamento relativa all’IRAP mediante visura ipotecaria, impugnava l’atto deducendo la nullità della notifica e chiedeva il rimborso della somma versata per ottenere la cancellazione dell’iscrizione ipotecaria. La Commissione provinciale rigettava il ricorso; la Commissione tributaria regionale accoglieva l’appello del contribuente, riconoscendo la mancata prova della notifica della cartella.
Il contribuente proponeva quindi ricorso per ottemperanza avanti alla medesima Commissione regionale, invocando il rimborso d’ufficio entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza. L’agente della riscossione si opponeva, eccependo che la sentenza non era passata in giudicato e che le modifiche normative introdotte dal d.lgs. n. 156/2015 non erano ancora efficaci. La Commissione regionale accoglieva il ricorso; l’agente impugnava la decisione in cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta la questione dell’esperibilità del giudizio di ottemperanza per le sentenze tributarie non ancora passate in giudicato, pronunciate anteriormente al 1.06.2016. Il ricorrente sosteneva che, alla data di deposito della sentenza di appello, non era entrata in vigore la modifica dell’art. 69 d.lgs. n. 546/1992, né era stato emanato il decreto ministeriale n. 22 del 2017, e che pertanto difettava il titolo per l’ottemperanza.
La Corte richiama anzitutto l’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, che opera un rinvio generale alle norme del codice di rito compatibili, compreso l’art. 282 cod. proc. civ., che sancisce l’esecutività provvisoria delle sentenze. A conferma, richiama la giurisprudenza delle Sezioni Unite n. 758 del 2016, che aveva riconosciuto l’efficacia immediata delle sentenze tributarie favorevoli al contribuente.
La Corte valorizza inoltre il principio già affermato nella ordinanza n. 11135 del 2019, secondo cui l’art. 69 ha natura immediatamente precettiva senza che rilevi la mancata emanazione del decreto ministeriale, e richiama la successiva sentenza n. 25086 del 2023, che ha esteso tale principio alle sentenze emesse tra il 1.06.2016 e il 6.02.2017.
Il passaggio decisivo è l’estensione di tale natura alle sentenze emesse anteriormente al 1.06.2016. Secondo la Corte, una volta riconosciuta l’esecutività come espressione di un principio generale, essa non può essere compressa entro le sole fattispecie dell’art. 68, primo comma, che non sono ipotesi eccezionali ma manifestazioni del principio stesso. La novellata formulazione dell’art. 49, che non esclude più l’art. 337 cod. proc. civ., rimuove ogni ostacolo alla immediata esecutività.
Il ricorso è quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di legittimità e all’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
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