Disconoscimento di copie e diniego di originale: oneri e limiti in Cassazione (Cass. civ. Sez. 5 n. 23178 del 14.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di prova documentale, il disconoscimento della conformità di una copia al relativo originale, ai sensi dell’art. 2719 c.c., è inefficace se formulato con clausole di stile o in modo generico, dovendo essere specificamente indicati sia il documento contestato sia gli elementi di difformità rispetto all’originale. Il diniego dell’esistenza stessa dell’originale (c.d. “diniego di originale”) non attiene al disconoscimento di conformità, ma integra una contestazione volta a espungere dal processo un documento artificiosamente creato, che deve essere fatta valere mediante la querela di falso. In materia di notificazione delle cartelle di pagamento, l’elenco delle raccomandate rilasciato dall’ufficio postale (c.d. distinta) è documento equipollente alla ricevuta di spedizione e idoneo a dimostrare l’avvenuto inoltro della comunicazione di avvenuta notifica (c.a.n.) prevista dall’art. 60, primo comma, lett. b-bis), d.P.R. n. 600/1973. La definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., in conformità alla proposta avanzata, comporta l’applicazione dell’art. 96, terzo e quarto comma, c.p.c., quale ipotesi normativa di abuso del processo.
Il Fatto
Il contribuente impugnava dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma un’intimazione di pagamento notificata dall’agente della riscossione, unitamente alle dieci cartelle esattoriali presupposte. A fondamento dell’opposizione eccepiva l’omessa notifica degli atti prodromici, la decadenza del potere di riscossione ex art. 25 d.P.R. n. 602/1973 e la prescrizione dei tributi e delle sanzioni.
Il giudice di primo grado dichiarava nulle o inesistenti le notifiche di sette cartelle, annullando in parte l’intimazione. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, però, riformava la decisione, respingendo il ricorso originario: riteneva le cartelle regolarmente notificate e infondata l’eccezione di prescrizione, giudicando inammissibile il disconoscimento delle copie fotostatiche delle relate di notifica per mancata indicazione degli elementi di difformità dagli originali. Avverso tale sentenza il contribuente proponeva ricorso per cassazione sulla base di due motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo il ricorrente deduceva la violazione degli artt. 112 e 116 c.p.c. e degli artt. 2712 e 2719 c.c., censurando la sentenza impugnata per aver ritenuto utilizzabili le fotocopie delle relate di notifica nonostante il disconoscimento operato, fondato sull’esplicita negazione dell’esistenza stessa degli originali. La Corte ha ritenuto il motivo infondato, richiamando il consolidato principio secondo cui la contestazione di conformità di una copia deve essere specifica e circostanziata e richiamando il recente indirizzo inaugurato dall’ordinanza n. 24029/2024.
Secondo tale orientamento, il disconoscimento di conformità postula l’esistenza di un originale riproduttivo di un altro documento: la negazione dell’esistenza dell’originale non consente alcuna comparazione e non si concilia con gli effetti del disconoscimento, che non priva la copia di efficacia probatoria. L’allegazione dell’inesistenza dell’originale, pur veicolata formalmente tramite l’art. 2719 c.c., configura una diversa contestazione, volta a espungere un documento artificiosamente creato, che esige la proposizione della querela di falso. La Corte ha quindi fatto applicazione di tale principio, confermando la statuizione impugnata.
Con il secondo motivo il ricorrente lamentava la violazione dell’art. 26, sesto comma, d.P.R. n. 602/1973 e dell’art. 60, primo comma, lett. b-bis), d.P.R. n. 600/1973, per essere stata ritenuta valida la notifica di due cartelle in assenza della ricevuta di spedizione della raccomandata informativa, a fronte di consegna a persona diversa. La Corte ha respinto anche questa censura, evidenziando che la giurisprudenza di legittimità ritiene l’elenco delle raccomandate rilasciato dall’ufficio postale idoneo a documentare l’inoltro della comunicazione, in quanto equipollente alla ricevuta di spedizione, e che nel ricorso non era stato allegato che il prospetto fosse privo del timbro datario.
Il ricorso è stato quindi respinto. La Corte ha condannato il ricorrente alla rifusione delle spese processuali e, avendo definito il giudizio in conformità alla proposta di definizione accelerata, ha applicato l’art. 96, terzo e quarto comma, c.p.c., qualificando la condotta come ipotesi di abuso del processo. Ha infine disposto la condanna del ricorrente al pagamento dell’ulteriore somma in favore della cassa delle ammende e reso l’attestazione per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
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Nota della Redazione
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