Notifica al portiere e raccomandata informativa: vizio di motivazione della CTR (Cass. civ. Sez. V n. 12274 del 06.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
La notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente, eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati ai sensi dell’art. 60, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 600 del 1973 mediante consegna al portiere, deve essere seguita dalla spedizione della raccomandata informativa “semplice”, e non con avviso di ricevimento, trovando la procedura semplificata giustificazione nella ragionevole aspettativa che l’atto venga effettivamente conosciuto dal destinatario. Nella notificazione eseguita ex art. 139, comma 3, cod. proc. civ., l’omessa spedizione della raccomandata prescritta dal comma 4 della medesima disposizione costituisce vizio che determina la nullità della notificazione nei riguardi del destinatario, salvi gli effetti della consegna dell’atto dal notificante all’ufficiale giudiziario. La nullità è tuttavia sanata per raggiungimento dello scopo qualora sia provata la ricezione della raccomandata contenente la notizia dell’avvenuta notificazione, non essendo necessario che dall’avviso di ricevimento risultino la qualità del consegnatario o la sua relazione con il destinatario. La sentenza che ometta di motivare sulle contestazioni relative alla prova dell’invio della raccomandata è affetta da vizio di motivazione.
Il Fatto
La contribuente, titolare di un albergo in virtù di un patto di famiglia, proponeva appello avverso la sentenza della CTP di Napoli che aveva rigettato il ricorso contro due avvisi di accertamento per IMU e TASI relativi all’anno 2014, emessi in relazione a una rendita catastale rettificata a seguito di procedura DOCFA.
I primi giudici avevano ritenuto che, pur mancando la prova della notifica alla contribuente della variazione, questa fosse comunque a conoscenza della nuova rendita. La CTR della Campania rigettava il gravame, affermando che la notifica dell’atto impositivo vale anche come notificazione della rendita attribuita e che la contribuente avrebbe dovuto impugnare autonomamente l’atto di rideterminazione entro sessanta giorni. Avverso tale sentenza la contribuente proponeva ricorso per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente le censure, incentrate sulla nullità della notificazione della rendita catastale e sull’omessa motivazione della CTR riguardo alla mancata prova dell’invio della raccomandata informativa.
Il Collegio ricostruisce il quadro normativo di riferimento. La notificazione eseguita dai messi comunali mediante consegna al portiere deve essere seguita dalla spedizione della raccomandata informativa semplice, non con avviso di ricevimento, come si desume dalla lett. b-bis) dell’art. 60, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973. La Corte richiama sul punto Cass., Sez. 5, n. 2377 del 27/01/2022 e Cass., Sez. 5, n. 2229 del 30/01/2020.
Quanto agli effetti dell’omissione, il Collegio ribadisce che la mancata spedizione della raccomandata prescritta dall’art. 139, comma 4, cod. proc. civ. determina la nullità della notificazione nei confronti del destinatario, richiamando Cass., Sez. 2, n. 17915 del 30/06/2008 e Cass., Sez. U, n. 18992 del 31/07/2017. In caso di consegna al portiere, l’ufficiale giudiziario deve dare atto dell’assenza del destinatario e delle vane ricerche delle altre persone abilitate a ricevere l’atto, e tale omissione determina la nullità e non l’inesistenza della notificazione (Cass., Sez. U, n. 8214 del 20/04/2005 e Cass., Sez. U, n. 11332 del 30/05/2005).
La Corte precisa poi che, in tema di atti impositivi, la nullità è sanata per raggiungimento dello scopo qualora sia provata la ricezione della raccomandata contenente la notizia dell’avvenuta notificazione, essendo sufficiente che il plico sia consegnato al domicilio del destinatario e che l’avviso di ricevimento sia sottoscritto dalla persona rinvenuta (Cass., Sez. 5, n. 19795 del 09/08/2017; Cass., Sez. 5, n. 24899 del 18/08/2022). Tuttavia, l’attestazione di invio della raccomandata con l’indicazione del solo numero copre con fede privilegiata soltanto l’avvenuta spedizione, con la conseguenza che la prova dell’invio al destinatario va fornita da chi ha interesse a far valere la ritualità della notifica (Cass., Sez. 6-2, n. 18472 del 12/07/2018; Cass., Sez. 5, n. 13942 del 24/06/2011).
Applicando tali principi, la Corte rileva che la CTR, dopo aver dato atto della contestazione sulla notifica, si è limitata a richiamare l’avvenuta consegna a mani del portiere il 29.1.2019, senza considerare le ulteriori doglianze della contribuente e fornendo una motivazione lacunosa. Il secondo motivo è quindi fondato, con assorbimento del primo. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese.
Nota della Redazione
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