Accorpamento dei consorzi di bonifica ed estinzione solo al termine della procedura (Cass. civ. Sez. 5 n. 23968 del 23.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di riordino dei consorzi di bonifica siciliani, l’art. 13 della legge reg. Sicilia n. 5/2014, nell’istituire i nuovi macro-consorzi e nel disporre l’accorpamento dei preesistenti enti, non ne ha stabilito l’immediata estinzione, configurando tale effetto solo come esito conclusivo del procedimento di riunificazione. Fino al completamento di tale processo, il consorzio accorpato conserva la propria soggettività e la legittimazione ad causam, attiva e passiva, potendo validamente emanare gli atti impositivi e resistere in giudizio in forza della permanenza degli affidamenti in atto. Ne consegue che la verifica della legitimatio ad causam, questione rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo, non può risolversi in un’automatica equiparazione tra accorpamento ed abolizione dell’ente.
Il Fatto
Il Consorzio di Bonifica 6 Enna impugnava la sentenza con cui la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia aveva dichiarato l’inammissibilità dell’appello avverso la decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso del contribuente contro un avviso di pagamento per contributi consortili. Il giudice d’appello aveva fondato la propria decisione sul rilievo che il consorzio appellante, in quanto accorpato al Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale ai sensi dell’art. 13 della legge reg. Sicilia n. 5/2014, “non esiste più” e difettava, quindi, di legittimazione processuale.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato i cinque motivi di ricorso, scrutinando in via preliminare la questione della legittimazione, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo. Al riguardo, ha richiamato il principio, enunciato dalle Sezioni Unite n. 24172 del 2025, secondo cui il mancato rilievo di un vizio processuale da parte del giudice di prime cure non ne consente la rilevazione officiosa nei gradi successivi, salvo che si tratti di questioni “fondanti” la cui omissione si risolverebbe in una sentenza inutiliter data, come nel caso della legitimatio ad causam.
Nel merito, la Corte ha accolto il motivo centrale del ricorso, censurando l’interpretazione del giudice regionale che aveva equiparato l’istituzione dei nuovi consorzi all’abolizione delle precedenti entità. L’art. 13 della legge reg. Sicilia n. 5/2014, nel ridefinire gli ambiti territoriali tramite l’unificazione dei comprensori, ha indicato un obiettivo programmatico, senza contemplare un effetto estintivo immediato dei consorzi accorpati. La lettera della norma e la previsione di termini non perentori per l’approvazione degli statuti dei nuovi enti accreditano la tesi della permanenza in vita dei consorzi sino alla conclusione del processo di riorganizzazione.
La Corte ha valorizzato la circostanza che il regolamento di organizzazione del nuovo consorzio ha mantenuto vigenti i piani, i ruoli e gli affidamenti dei consorzi accorpati, e che la Giunta Regionale ha più volte prorogato il c.d. “periodo transitorio”, durante il quale i precedenti enti hanno continuato a svolgere le proprie attività, incluso il servizio impositivo. L’assenza di una fase di liquidazione e la mancanza di una norma che statuisca l’estinzione comportano che l’effetto estintivo si verifichi solo all’esito dell’esaurimento della procedura di accorpamento, come già affermato da Cass., Sez. 1^, n. 22104 del 2025 in materia di consorzi di sviluppo industriale.
Quanto alla qualificazione dell’attività dei consorzi accorpati come mandato senza rappresentanza, la S.C. ne ha affermato la superfluità ed erroneità, trattandosi di istituto non esportabile in ambito pubblicistico. Tale erronea enunciazione, tuttavia, non ha inficiato la legittimità dell’atto impositivo, attesa la persistenza del potere dell’ente di emanarlo. La Corte ha, infine, dichiarato inammissibile il motivo concernente la verifica della tempestività del ricorso introduttivo, in quanto carente di specificità, ed ha ritenuto infondati i motivi relativi alla pronuncia ultra petita e alla natura dell’avviso di pagamento quale atto autonomamente impugnabile anche per vizi formali.
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Nota della Redazione
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