Socio di società di consulenza non è titolare dell’organizzazione ai fini Irap (Cass. civ. Sez. 5 n. 12383 del 03.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il presupposto dell’Irap ex art. 2, comma 1, d.lgs. n. 446/1997 richiede che l’attività sia esercitata dal contribuente quale titolare e responsabile dell’organizzazione. Il requisito dell’autonoma organizzazione non ricorre quando il professionista, pur lavoratore autonomo, sia stabilmente inserito in una struttura organizzativa facente capo a un distinto soggetto giuridico – come una società di revisione o consulenza di cui sia socio – e di tale struttura non sia titolare sotto il profilo gestionale. L’utilizzo dell’organizzazione aziendale altrui non è sufficiente: i compensi percepiti per l’attività resa esclusivamente a favore della società non sono soggetti ad Irap, difettando il valore aggiunto rispetto alla mera attività intellettuale. Il valore assoluto dei compensi e dei costi non è elemento utile per desumere il presupposto impositivo.
Il Fatto
Un consulente aziendale, socio di una società di consulenza, presentava istanza di rimborso dell’Irap versata per le annualità dal 2014 al 2017. Il contribuente deduceva di non possedere un’autonoma struttura organizzativa e di svolgere la propria attività professionale esclusivamente a favore della società di cui era socio, la quale forniva clientela, marchio, supporto logistico e tecnologico.
Formatosi il silenzio-rifiuto, il contribuente impugnava il diniego dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, che respingeva il ricorso. Anche la Commissione Tributaria Regionale confermava la decisione, ritenendo che la struttura della società non potesse considerarsi “esterna” al socio e che questi non avesse assolto l’onere di provare l’insussistenza del presupposto impositivo. Il contribuente proponeva quindi ricorso per cassazione affidato a un unico motivo.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo fondato, censurando il ragionamento del giudice di secondo grado. Conformemente alla giurisprudenza di legittimità, l’Irap colpisce una capacità produttiva impersonale e aggiuntiva, derivante da una struttura organizzativa che crei un valore aggiunto rispetto alla mera attività intellettuale. Il presupposto dell’attività autonomamente organizzata ricorre solo quando il contribuente sia il responsabile dell’organizzazione e impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui.
La Corte ha richiamato il principio per cui, ai fini dell’assoggettabilità all’imposta, non basta il semplice utilizzo della struttura organizzativa di un terzo, ma è necessario che questa faccia capo al lavoratore non solo sotto il profilo operativo ma anche gestionale. Tale principio è stato ribadito in numerose pronunce concernenti professionisti che svolgevano la propria attività per società di revisione e consulenza, escludendo la sussistenza del presupposto impositivo quando l’attività è esercitata nell’ambito della struttura di una società di cui il professionista è socio o dipendente.
Nella fattispecie, era incontroverso che il contribuente, pur essendo lavoratore autonomo, fosse stabilmente inserito nell’organizzazione di un distinto soggetto giuridico. La Corte ha precisato che non rileva l’avvalersi di tale organizzazione, ciò che importa è esserne il titolare e responsabile. Poiché non era il contribuente a sostenere i costi per collaboratori e dipendenti, non poteva assumere decisioni sulla gestione del personale al di là delle direttive impartite nel singolo incarico.
La Corte ha infine escluso che il valore assoluto dei compensi possa costituire elemento utile per desumere il presupposto impositivo. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa è stata decisa nel merito con l’accoglimento dell’originario ricorso e l’annullamento del diniego di rimborso dell’Irap per gli anni 2014-2017. Le spese dei gradi di merito sono state compensate, mentre l’Agenzia delle Entrate è stata condannata a rifondere le spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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