Compensazione e giudicato interno: onere di specifica impugnazione dell’appellante (Cass. civ. Sez. III n. 12443 del 07.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazione, la parte che intenda contestare l’accertamento dell’intervenuta estinzione del credito per compensazione compiuto dal giudice di primo grado deve proporre motivo di appello specifico avverso tale statuizione. In difetto di specifica impugnazione, e in assenza di riproposizione della domanda di condanna al pagamento del corrispettivo, opera il giudicato interno sul punto, e la relativa questione non è più deducibile in sede di legittimità. Non integra violazione dell’art. 324 cod. proc. civ., dell’art. 342 cod. proc. civ. e dell’art. 346 cod. proc. civ. la sentenza d’appello che abbia riformato la decisione di primo grado quando l’appellante abbia comunque censurato il mancato accoglimento della domanda creditoria, in ragione della intervenuta risoluzione ope legis del contratto e del mancato trasferimento del bene.

Il Fatto

La società venditrice aveva emesso fatture per la fornitura di merci, rimaste insolute, e aveva ottenuto dal Tribunale di Como un decreto ingiuntivo per l’importo di euro 120.000,00, oltre interessi e spese di giudizio. La società acquirente propose opposizione chiedendo la revoca, sostenendo di aver già saldato la fornitura mediante compensazione con il credito di pari importo vantato a titolo di prezzo di un contratto preliminare di compravendita immobiliare.

Il Tribunale accolse l’opposizione e revocò il decreto, rilevando l’intervenuta estinzione per compensazione dei reciproci crediti. La Corte d’appello di Milano, in riforma, condannò la società debitrice al pagamento di euro 122.413,67. La questione giunge in Cassazione per stabilire se l’accertamento della compensazione fosse ormai coperto da giudicato interno.

La Motivazione della Corte

La ricorrente deduce, con unico motivo, la violazione degli artt. 324, 342 e 346 cod. proc. civ. e dell’art. 1209 cod. civ., sostenendo che la statuizione di primo grado sull’avvenuta compensazione sarebbe passata in giudicato, non essendo stata impugnata con motivo specifico né essendo stata riproposta la domanda di pagamento del corrispettivo.

Il Supremo Collegio ritiene il motivo infondato. Dalla sentenza gravata emerge, in senso contrario, che la società controricorrente aveva censurato la decisione di primo grado osservando che il Tribunale avrebbe comunque dovuto condannare la controparte al pagamento della somma, stante la documentata risoluzione ope legis del contratto preliminare e il mancato trasferimento della proprietà e del possesso dell’immobile promesso in vendita, con conseguente mancato versamento del prezzo.

La Corte richiama, per completezza, il percorso argomentativo della sentenza d’appello: i crediti azionati in monitorio erano quelli sorti dall’esecuzione del contratto di fornitura; la clausola del preliminare prevedeva il versamento del prezzo previa parziale compensazione; e, avuto riguardo all’oggetto delle contrapposte prestazioni, non poteva ritenersi sorto il diritto di credito al momento della conclusione del contratto preliminare, essendo il termine per la stipula del definitivo fissato al 30.09.2012.

Poiché tale termine era scaduto senza la conclusione del contratto definitivo e il trasferimento della proprietà non era avvenuto, la Corte d’appello aveva correttamente riconosciuto l’esistenza dei crediti per la fornitura, non estinti per compensazione. Il ricorso è pertanto rigettato, con compensazione delle spese in ragione del contrastante esito del giudizio di merito, e con attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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