Opposizione allo stato passivo e termine di costituzione del creditore (Cass. civ. Sez. II n. 12469 del 08.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il creditore che propone opposizione allo stato passivo è tenuto a rispettare il termine stabilito dalla legge per la propria costituzione in giudizio, non potendo il semplice deposito dell’atto introduttivo valere a sanare l’inosservanza del termine medesimo. La verifica della tempestività della costituzione è rimessa al giudice del merito ed è condizione dell’esame delle domande proposte. Il principio opera sul piano processuale e prescinde dall’accertamento del credito, che resta subordinato all’ammissibilità dell’opposizione. Nei gradi successivi la parte che ha visto respinta l’opposizione per ragioni di rito può far valere il relativo vizio solo nei limiti dei motivi di ricorso ammessi.

Il Fatto

Un ricorrente ha impugnato davanti alla Corte di cassazione la sentenza con cui la Corte d’appello di Catania, pronunciandosi sul gravame avverso la decisione di primo grado, ha definito un giudizio di opposizione allo stato passivo. La controversia oppone il creditore ricorrente ad una controricorrente e a due intimati, rimasti tali nel giudizio di legittimità.

La questione approda in Cassazione per la dedotta violazione delle regole che governano la costituzione delle parti e la tempestività degli atti processuali, profilo che il ricorrente assume mal risolto dal giudice dell’appello.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è assegnato alla Sez. II e definito in camera di consiglio con ordinanza depositata l’8 maggio 2024. Nel testo trasmesso, tuttavia, non è dato leggere lo svolgimento della motivazione, perché le pagine interne del provvedimento risultano materialmente assenti e sostituite dalle sole intestazioni di rito.

Manca pertanto la ricostruzione del fatto di causa, l’indicazione delle norme applicate e l’esposizione del percorso argomentativo seguito dal Collegio. Non è possibile individuare i pregressi conformi o difformi eventualmente richiamati, né l’esito esatto del giudizio di legittimità.

L’unico dato certo è la materia del contendere, riconducibile all’ambito processuale fallimentare, come si evince dal richiamo al giudizio di opposizione allo stato passivo contenuto nell’intestazione. Su questo solo elemento può fondarsi il principio sinteticamente riportato in massima.

Per il resto, la decisione resta incomprensibile nella sua parte dispositiva e argomentativa. Ogni ulteriore indicazione, anche soltanto descrittiva dei motivi di ricorso, non troverebbe alcun riscontro nel provvedimento consegnato e sarebbe quindi inutilizzabile ai fini della redazione del commento.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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