Conto corrente e apertura di credito: motivazione incomprensibile e prescrizione dell’indebito (Cass. civ. Sez. I n. 12468 del 08.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ripetizione dell’indebito bancario, l’addebito di interessi passivi sul conto corrente non costituisce indice dell’esistenza di un’apertura di credito, poiché gli interessi debitori maturano tanto sul conto affidato quanto su quello non affidato. La motivazione che inferisce da tale addebito l’esistenza del fido è perplessa e obiettivamente incomprensibile e come tale è sindacabile in sede di legittimità. Anche l’eccezione di prescrizione della azione di ripetizione va scrutinata alla luce della distinzione tra rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie: solo le prime integrano pagamento ai sensi dell’art. 2033 c.c., con decorrenza della prescrizione dal momento in cui sono state eseguite.
Il Fatto
Una società correntista conveniva in giudizio la banca deducendo la nullità parziale del contratto di conto corrente per asserita violazione degli artt. 1283 e 1284 c.c. e chiedeva la restituzione delle somme addebitate a titolo di interessi ultralegali, interessi anatocistici, commissioni di massimo scoperto, spese e valute. Il Tribunale di Palmi, Sezione distaccata di Cinquefrondi, dichiarava nulle le clausole sugli interessi debitori e sulla capitalizzazione trimestrale e condannava l’istituto al pagamento di una somma in favore della correntista.
La Corte d’appello di Reggio Calabria respingeva il gravame della banca. Riteneva, in particolare, che l’esistenza dell’apertura di credito fosse desumibile dall’identità tra conto corrente di corrispondenza e fido concesso, oltre che dagli estratti conto, dalla materiale applicazione degli interessi passivi a cadenza trimestrale. La banca ha proposto ricorso per cassazione su due motivi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato, superando la proposta di definizione formulata dal Consigliere delegato allo spoglio, che aveva qualificato il primo motivo come infondato e il secondo come inammissibile.
La Corte ha concentrato la censura sul punto della prescrizione. La Corte d’appello aveva correttamente affermato che è onere del cliente provare l’esistenza di un contratto di apertura di credito, idoneo a qualificare i versamenti come mero ripristino della disponibilità accordata. Tuttavia, aveva tratto il riscontro dell’identità tra conto corrente e fido dalla evidente applicazione degli interessi passivi a cadenza trimestrale sulle poste debitorie.
Questo ragionamento è stato giudicato realmente incomprensibile. La Suprema Corte ha osservato che gli interessi debitori maturano sia sul conto affidato sia su quello non affidato e che dal mero addebito di interessi a debito non è possibile inferire l’esistenza di un’apertura di credito. Ha richiamato il principio per cui in sede di legittimità è sindacabile la motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile, come affermato dalle Sezioni Unite n. 8053 e n. 8054 del 2014.
Nemmeno il riferimento all’eccezione di prescrizione è stato ritenuto conferente. Poiché il contratto risale al 1986, la Corte non ha colto la ragione per cui la prescrizione non potesse operare. Il passaggio della sentenza d’appello è apparso inintelligibile anche nel richiamo al conteggio alternativo del c.t.u., perché la pronuncia di primo grado confermata recava una condanna di importo diverso da quello menzionato nel conteggio alternativo.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha richiamato l’insegnamento delle Sezioni Unite n. 24418 del 2010, basato sulla differenziazione tra rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie. Solo le prime si configurano come pagamenti nell’ambito della fattispecie dell’art. 2033 c.c., con la conseguenza che la prescrizione del diritto alla ripetizione decorre, per esse, dal momento in cui hanno avuto luogo. I versamenti ripristinatori, invece, non soddisfano il creditore ma ampliano o ripristinano la facoltà d’indebitamento del correntista: di pagamento potrà parlarsi solo dopo la chiusura del rapporto, quando la banca abbia percepito il saldo finale comprensivo di interessi non dovuti.
La sentenza impugnata è stata dunque cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Reggio Calabria, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.