Indennità di risoluzione del rapporto di agenzia e onere della prova del (Cass. civ. Sez. II n. 12941 del 13.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 34 dell’accordo nazionale agenti (ANA) pone a carico dell’impresa preponente l’obbligo di conteggiare l’indennità di risoluzione spettante all’agente secondo i criteri degli articoli da 24 a 33, ma non le riconosce il potere di determinare unilateralmente e in modo vincolante per l’agente l’ammontare dell’indennità e dei saldi. I crediti della preponente non incidono sull’ammontare dell’indennità: sono soltanto opponibili in compensazione, con la conseguenza che, in mancanza della “definitiva concorde chiusura dei conti” prevista dalla stessa disposizione, la preponente ha l’onere di provare i crediti opposti in compensazione. La contestazione dell’agente, per essere idonea a fondare la non contestazione ex art. 115, primo comma, cod. proc. civ., non deve essere specifica quanto le singole poste, essendo sufficiente che egli neghi il fatto costitutivo della domanda riconvenzionale, lamentando l’impossibilità di individuarne titolo e oggetto.

Il Fatto

Il Tribunale di Roma aveva accolto parzialmente le domande della società agente, condannando la compagnia preponente al pagamento di una somma a titolo di indennità di risoluzione del rapporto di agenzia e rigettando la domanda riconvenzionale di quest’ultima, volta a ottenere il pagamento dei saldi risultanti dalla situazione contabile.

La Corte d’appello di Roma, in riforma, aveva accolto il gravame della preponente: ha ritenuto che i conteggi costituissero lo stato delle partite di dare e avere che l’impresa aveva l’obbligo di esibire ai sensi dell’art. 34 dell’accordo ANA, ha dichiarato che la situazione contabile non era generica e che la contestazione dell’agente, in quanto generica e omnicomprensiva, era inidonea a contestare il controcredito opposto in compensazione. La società agente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi.

La Motivazione della Corte

I tre motivi sono esaminati congiuntamente per stretta connessione e sono dichiarati fondati, con rigetto delle eccezioni di inammissibilità sollevate dalla controricorrente, in quanto formulati nel rispetto dell’art. 366 cod. proc. civ.

La Corte censura la lettura dell’art. 34 ANA seguita dalla sentenza impugnata. Il primo comma della disposizione, intitolata “pagamento dell’indennità di risoluzione”, prevede che l’impresa preponente provveda al conteggio delle indennità previste dagli articoli da 24 a 33: ciò significa che l’indennità è la somma delle singole indennità ivi disciplinate, mentre i crediti della preponente non incidono sull’ammontare dell’indennità e sono soltanto opponibili in compensazione.

Il secondo comma prevede il pagamento per l’intero sempre che l’agente abbia regolato i saldi di spettanza dell’impresa e costituisca cauzione; in mancanza, il pagamento avviene nella misura del 70% e il restante alla definitiva concorde chiusura dei conti. Il terzo comma stabilisce che, se l’agente non ha regolato i saldi, i pagamenti sono effettuati al netto delle somme a debito risultanti all’impresa, con conguaglio alla definitiva concorde chiusura dei conti. Da tali previsioni non deriva alcun diritto della preponente di determinare unilateralmente l’indennità e i saldi: una lettura contraria sarebbe illogica, perché porrebbe l’agente in una posizione di ingiustificabile soggezione alle determinazioni del preponente, e non conforme alla lettera della disposizione.

Ne consegue che, in mancanza della definitiva concorde chiusura dei conti, la preponente aveva l’onere di dimostrare i crediti che opponeva in compensazione al credito dell’agente per l’indennità di risoluzione. La sentenza impugnata ha riconosciuto che la contestazione dell’agente vi era stata, ma l’ha ritenuta inidonea perché generica: in tal modo ha esonerato la preponente dall’onere della prova, incorrendo nella violazione degli artt. 2697, 115 e 116 cod. proc. civ.

Quanto alla non contestazione, la Corte richiama il principio per cui, agli effetti dell’art. 115, primo comma, cod. proc. civ., un fatto può dirsi non contestato solo se esplicitamente ammesso o se la controparte abbia impostato la difesa su circostanze incompatibili con il disconoscimento: la non contestazione scaturisce dalla non negazione del fatto costitutivo della domanda (Cass. Sez. 2 n. 8571 del 27.03.2023). Nella specie l’agente ha lamentato che le deduzioni della preponente non consentivano di individuare il titolo e l’oggetto della domanda riconvenzionale. Il ricorso è pertanto accolto, la sentenza cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, anche per la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

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