Doppia conforme e inammissibilità del ricorso per omessa motivazione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 12788 del 10.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso per cassazione avverso sentenza pronunciata in grado di appello, la ricorrenza della doppia conforme comporta l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. Tale inammissibilità si verifica non solo quando la decisione di secondo grado sia interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori. Il ricorrente che intenda sottrarre il motivo alla sanzione processuale deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della sentenza di primo grado e di quella di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse. Resta fermo che il vizio di motivazione apparente ricorre soltanto quando il giudice ometta di indicare gli elementi del proprio convincimento, restando il sindacato di legittimità circoscritto al minimo costituzionale richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost.
Il Fatto
Un dipendente con qualifica di quadro direttivo impugna il licenziamento disciplinare irrogatogli dalla banca datrice di lavoro con lettera del 15.10.2009, a seguito di procedimento disciplinare, ribadito con lettera del 4.2.2010 per fatti ulteriori. Le contestazioni riguardano operazioni contabili irregolari e il prelievo di una somma complessiva di € 712.677,30, fatti dai quali sono originati distinti procedimenti, penale e risarcitorio.
Il Tribunale rigetta l’impugnativa; la Corte d’Appello conferma integralmente la decisione di primo grado, ritenendo provati gli addebiti e ravvisando la giusta causa di recesso ex art. 2119 cod. civ. per irreparabile lesione del vincolo fiduciario. Il lavoratore ricorre per cassazione con sei motivi; la banca resiste con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente i motivi fondati sui vizi motivazionali denunciati ai sensi dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ. Il Collegio rileva che la Corte d’Appello ha confermato integralmente le statuizioni di primo grado, realizzandosi così l’ipotesi di doppia conforme rilevante ai sensi dell’art. 348-ter, ora art. 360, comma 4, cod. proc. civ.
Da qui la conseguenza processuale: l’inammissibilità della censura di omesso esame di fatti decisivi. La Corte precisa che tale inammissibilità si verifica non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa. Non osta che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice, richiamando sul punto Cass. n. 7724/2022 e Cass. n. 29715/2018.
Quando la pronuncia di appello conferma la decisione di primo grado per le stesse ragioni, il ricorso può essere proposto esclusivamente per i motivi di cui all’art. 360, primo comma, nn. 1, 2, 3 e 4, cod. proc. civ. Per evitare l’inammissibilità, il ricorrente deve indicare le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni, dimostrandone la diversità, secondo l’insegnamento di Cass. n. 26774/2016, confermato da Cass. n. 20994/2019 e Cass. n. 8320/2021.
Nemmeno la denunciata violazione dell’art. 132 cod. proc. civ., prospettata quale violazione di legge ai sensi del n. 3 dell’art. 360 in aggiunta al profilo di cui al n. 5, risulta ammissibile. La Corte ribadisce che il vizio di omessa o apparente motivazione ricorre allorquando il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un’approfondita disamina logica e giuridica, rendendo impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento, richiamando Cass. n. 9105/2017, Cass. n. 20921/2019 e la Cass. S.U. n. 8053/2014.
Nel caso concreto, la Corte di merito ha motivato congruamente e logicamente il percorso giuridico-fattuale che l’ha portata a confermare il giudizio di primo grado in ordine alla prova delle condotte addebitate e alla loro gravità in termini di idoneità a fondare il recesso disciplinare. La selezione e la valutazione degli elementi probatori, inclusa la consulenza tecnica contabile che ha confermato gli accertamenti ispettivi, spettano alle fasi di merito e non sono sindacabili in sede di legittimità ove congruamente e logicamente motivate. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile nel suo complesso, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese e al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
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