Obbligo di disponibilità del lavoratore in CIGS e licenziamento disciplinare (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 12787 del 10.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il lavoratore collocato in CIGS è tenuto a un obbligo di pronta disponibilità verso l’azienda, dovendo riprendere servizio alla chiamata del datore in crisi o in ristrutturazione e partecipare alle iniziative formative. La violazione di tale obbligo non si esaurisce nella mera assenza ingiustificata, perché si inserisce nella procedura di integrazione salariale con aspetti pubblicistici. Essa può integrare giusta causa di licenziamento quando, valutata unitariamente con il comportamento complessivo del lavoratore, cagioni un serio nocumento patrimoniale all’azienda. La valutazione della gravità e della proporzionalità della condotta rientra nell’attività sussuntiva del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se la motivazione è logica e adeguata.
Il Fatto
Il lavoratore, dipendente di una società con mansioni di pilota di elicottero, impugnava due licenziamenti successivi: il primo intimato per giustificato motivo oggettivo mentre era collocato in CIGS, in relazione all’esubero di personale determinatosi per la dichiarata impossibilità di reimpiego dei piloti; il secondo per giusta causa, in pendenza del periodo di preavviso, a seguito di una contestazione disciplinare per l’indisponibilità a coprire un turno di servizio.
Dopo la sentenza rescindente di questa Corte, che aveva accolto il primo motivo relativo alla mancata attivazione della procedura di licenziamento collettivo, la Corte d’Appello di Napoli, quale giudice di rinvio, rigettava il reclamo del lavoratore. Accertata l’illegittimità del primo recesso, il giudice di merito valutava il secondo licenziamento disciplinare e lo riteneva legittimo, escludendone anche il carattere ritorsivo. Il lavoratore proponeva ricorso per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte rigetta preliminarmente l’eccezione di decadenza dall’impugnativa ex art. 1, comma 62, legge n. 92/2012, rilevando che il sessantesimo giorno dalla comunicazione della sentenza era sabato, con slittamento del dies ad quem al lunedì successivo.
Con il primo motivo il ricorrente deduceva violazione degli artt. 7 legge n. 300/1970 e 2118 c.c., sotto il profilo della violazione del principio di immutabilità dei fatti contestati. Il motivo è infondato. Le due lettere di contestazione risultano collegate anche alla causazione, in conseguenza delle assenze ingiustificate, di un serio nocumento patrimoniale all’azienda, tale da far venir meno la fiducia nella puntualità dell’adempimento. Si tratta di inadempimento dell’obbligo di disponibilità che incombe sul lavoratore in CIGS e che percepisce il trattamento di integrazione salariale.
Con il secondo motivo si censurava la ritenuta sussistenza della giusta causa rispetto al fatto non contestato del mancato avviso del viaggio all’estero. Il motivo è inammissibile. La valutazione della gravità e proporzionalità della condotta rientra nell’attività sussuntiva e valutativa del giudice di merito (cfr. Cass. n. 13534/2019, Cass. n. 25977/2020, Cass. n. 30866/2023). La Corte non può sostituirsi al giudice del merito se non nei limiti di una valutazione di ragionevolezza, non essendo rivisitabile in fatto la valutazione circa la gravità e proporzionalità dei fatti e della sanzione a fronte di motivazione adeguata e logica.
Con il terzo motivo si deduceva violazione dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 2118 c.c. Il motivo è, per analoghe ragioni, inammissibile. La violazione dell’art. 2697 c.c. è deducibile soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella onerata, non quando, come nel caso, oggetto di censura sia la valutazione delle prove svolta dal giudice (cfr. Cass. S.U. n. 34476/2019). Spettano al giudice di merito la selezione e la valutazione delle prove, l’individuazione delle fonti del convincimento e l’assegnazione di prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova.
Il ricorso è complessivamente respinto. Le spese seguono la soccombenza e al rigetto consegue il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Nota della Redazione
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