Delega di firma dell’avviso e doppia conforme nel ricorso tributario (Cass. civ. Sez. V n. 12916 del 10.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento tributario, la delega per la sottoscrizione dell’avviso di accertamento conferita dal dirigente ai sensi dell’art. 42, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973 è delega di firma e non di funzioni. Il relativo provvedimento non richiede l’indicazione né del nominativo del soggetto delegato, né della durata della delega, potendo avvenire mediante ordini di servizio che individuino l’impiegato legittimato alla firma tramite la qualifica rivestita. L’atto può essere sottoscritto da un funzionario di area terza, non essendo richiesta la qualifica dirigenziale. Contestata la legittimazione del sottoscrittore, l’Amministrazione ha l’onere di provare, per la vicinanza della prova, il corretto esercizio del potere. È inammissibile, per doppia conforme, il motivo di omesso esame di un fatto decisivo in presenza di decisioni di merito fondate sulle stesse ragioni di fatto.

Il Fatto

La contribuente, titolare di una ditta individuale, impugnava un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2010, emesso a seguito di accertamento analitico induttivo ex art. 39, comma 1, lettera d), del d.P.R. n. 600 del 1973, con applicazione degli studi di settore. L’Ufficio contestava una plusvalenza da cessione di azienda non dichiarata e riprendeva a imposizione un maggiore reddito di impresa, con richiesta complessiva di oltre 95.000 euro tra imposte, contributi e sanzioni.

Il giudice di primo grado accoglieva il ricorso solo quanto alla plusvalenza da cessione di azienda e confermava nel resto l’atto. La decisione era parzialmente riformata in appello, che onerava l’Agenzia di rideterminare la pretesa sulla plusvalenza tenendo conto della differenza tra prezzo di cessione e prezzo di acquisto. La contribuente ricorreva per cassazione con due motivi, cui resisteva l’Agenzia con controricorso.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo la ricorrente deduceva, ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973, sostenendo la nullità dell’avviso per mancata allegazione della delega alla sottoscrizione e per difetto della qualifica dirigenziale del delegato. Il motivo è respinto sotto entrambi i profili.

Il Collegio osserva che la delega, prodotta in giudizio, non è riprodotta in ricorso per evidenziarne le carenze, con conseguente difetto di decisività. Nel merito richiama Cass. Sez. V n. 8814 del 2019, secondo cui la delega è di firma e non di funzioni: non richiede l’indicazione del nominativo del delegato né della durata, potendo risultare da ordini di servizio che individuino l’impiegato tramite la qualifica. Aggiunge che non è necessaria la qualifica dirigenziale, essendo sufficiente un funzionario di area terza (Cass. Sez. V n. 24271 del 2019).

Sul piano probatorio, la Corte ricorda che, contestata la legittimazione del sottoscrittore, l’Amministrazione deve dimostrare il corretto esercizio del potere, in ossequio al principio di vicinanza della prova, anche in secondo grado (Cass. Sez. V n. 19190 del 2019): ciò che nel caso di specie è avvenuto, come accertato dal giudice del merito.

Il secondo motivo, ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., censurava l’omesso esame di fatti decisivi relativi alla ricostruzione reddituale. È dichiarato inammissibile per la compresenza di profili incompatibili, per la doppia conforme e perché diretto a un nuovo apprezzamento del fatto.

La Corte richiama il corretto metodo di valutazione degli indizi, da esaminare complessivamente e non in modo atomistico, e la Cass. Sez. U n. 8053 del 2014, secondo cui l’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé il vizio se il fatto storico è stato considerato. Il giudice del merito ha infatti valorizzato l’antieconomicità della gestione, il ricarico negativo e la coerenza con lo studio di settore, rendendo inammissibile la censura. Il ricorso è rigettato con condanna alle spese, liquidate in euro 4.300 per compensi, oltre contributo unificato se dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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