Rateazione fiscale, legittimo il piano di ammortamento alla francese (Cass. civ. Sez. V n. 8017 del 25.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di riscossione delle imposte, l’art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973 non prevede alcuna sanzione per l’omessa sottoscrizione del ruolo, sicché opera la presunzione generale di riferibilità dell’atto amministrativo all’organo da cui promana, con onere della prova contraria a carico del contribuente, che deve allegare elementi specifici e concreti. La natura vincolata del ruolo comporta l’applicazione del principio di irrilevanza dei vizi di invalidità del provvedimento, ai sensi dell’art. 21-octies della legge n. 241 del 1990. È legittima l’applicazione del metodo di ammortamento c.d. alla francese, con rate costanti in cui la quota capitale cresce progressivamente e la quota interessi decresce, non ravvisandosi violazione del principio di trasparenza. La motivazione della sentenza è nulla solo quando, benché graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione.
Il Fatto
La società contribuente proponeva ricorso contro le cartelle esattoriali per II.DD. ed IVA relative agli anni 2008 e 2009, nonché contro il parziale accoglimento della richiesta di rateazione. La Commissione tributaria provinciale respingeva il ricorso; la Commissione tributaria regionale del Lazio rigettava l’appello, ritenendo ammissibile l’impugnazione del provvedimento di concessione della dilazione, qualificato come atto equipollente al diniego, e infondate le eccezioni sulla validità degli atti riscossivi.
La società contribuente ricorreva per cassazione deducendo sette motivi, poi illustrati con memoria. L’agente della riscossione resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina congiuntamente i motivi incentrati sul dedotto vizio motivazionale e richiama il principio delle Sezioni Unite secondo cui la motivazione è solo apparente, e la sentenza nulla per error in procedendo, quando, pur graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione perché recante argomentazioni inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice. Nel caso di specie la motivazione impugnata non corrisponde a tali paradigmi invalidanti, contenendo una puntuale e articolata argomentazione, ben oltre il minimo costituzionale.
Sulla mancata sottoscrizione del ruolo, la Corte ribadisce che l’art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973 non prevede alcuna sanzione per l’omessa sottoscrizione. Opera quindi la presunzione generale di riferibilità dell’atto amministrativo all’organo da cui promana, con onere della prova contraria a carico del contribuente, che non può limitarsi a una generica contestazione ma deve allegare elementi specifici e concreti. La natura vincolata del ruolo, priva di margini di discrezionalità amministrativa, comporta l’applicazione del principio di irrilevanza dei vizi di invalidità ai sensi dell’art. 21-octies della legge n. 241 del 1990.
Quanto alla notificazione delle cartelle afferenti al piano di rateazione, la Corte ritiene corretta l’affermazione del giudice di appello circa la conoscenza, equipollente a notifica, degli atti oggetto del piano impugnato: la relativa istanza non si sarebbe potuta proporre altrimenti, costituendo strumento alternativo all’impugnazione per difetto di notificazione.
Sul calcolo degli interessi, il Collegio conferma che incombe sulla società contribuente l’onere di dimostrare l’errore, indicandone specificamente le ragioni. Sul piano di ammortamento, la Corte ribadisce che è legittima l’applicazione del c.d. metodo alla francese, criterio predeterminato attraverso la Direttiva Nazionale di Equitalia, che trova supporto nell’art. 19, comma 1-ter, del d.P.R. n. 602 del 1973, applicabile in via estensiva per eadem ratio a tutte le forme di rateizzazione fiscale. Infine, sull’obbligo di motivazione, la disposizione di riferimento è l’art. 7, comma 2, della legge n. 212 del 2000, la cui ottemperanza non risulta specificamente contestata. Il ricorso è rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità.
Nota della Redazione
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