Provvigioni indirette e indennità di risoluzione: prescrizione decennale, non quinquennale (Cass. civ. Sez. II n. 12949 del 13.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Le provvigioni indirette dovute all’agente per gli affari conclusi dal preponente nella zona di esclusiva sono soggette, quando la violazione dell’esclusiva sia fatta valere come inadempimento contrattuale del preponente, alla prescrizione ordinaria decennale ex art. 2946 cod. civ., e non alla prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 4), cod. civ., che presuppone la periodicità della prestazione. La prescrizione quinquennale resta confinata all’ipotesi in cui l’intervento del preponente nell’area riservata sia stato meramente episodico e la relativa pretesa sia ricondotta al solo art. 1748, secondo comma, cod. civ.. L’indennità di risoluzione del rapporto di agenzia, regolata dall’art. 1751 cod. civ. e corrisposta una tantum al momento della cessazione, è del pari soggetta alla prescrizione decennale, in assenza di una previsione derogatoria che richiami la prescrizione breve.
Il Fatto
Un agente assicurativo conveniva in giudizio la compagnia preponente per ottenere il pagamento delle differenze provvigionali, delle indennità di risoluzione e delle somme trattenute, deducendo la violazione del diritto di esclusiva contrattualmente riconosciutogli sulla zona assegnata. Il Tribunale adito rigettava le domande, accertando la prescrizione quinquennale dei crediti fatti valere e utilizzando il criterio della ragione più liquida; solo incidentalmente osservava che, in base all’art. 6, comma 3, regime 3, dell’Accordo Nazionale Agenti del 1994, il preponente poteva operare nella zona senza obblighi verso l’agente.
La Corte d’Appello confermava la decisione, integrando la motivazione del primo giudice e ribadendo l’applicabilità della prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 4), cod. civ. alle provvigioni indirette, nonché la tardività e genericità della qualificazione risarcitoria della domanda. L’agente ricorreva in Cassazione con tre motivi, resistendo la compagnia con controricorso.
La Motivazione della Corte
In via preliminare la Corte esclude la validità della costituzione del nuovo difensore del ricorrente, poiché la procura era stata autenticata personalmente da questi in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore. L’art. 83, terzo comma, cod. proc. civ., nella versione introdotta dalla legge n. 69/2009, si applica, per espressa previsione dell’art. 58, comma 1, della medesima legge, solo ai giudizi instaurati dopo il 4.7.2009, mentre quello in esame era iniziato in primo grado nel 2007. La rappresentanza del ricorrente resta pertanto riferita al solo difensore originario.
Quanto all’eccezione di inammissibilità per difetto di interesse, la Corte la respinge rilevando che la sentenza impugnata non si fonda su una doppia ratio decidendi. Il riferimento all’art. 6 dell’Accordo Nazionale Agenti è meramente incidentale: sia il Tribunale sia la Corte d’Appello hanno deciso sulla prescrizione quinquennale, e il richiamo all’eliminazione dell’esclusiva nel 1994 avrebbe comunque lasciato irrisolte le domande relative al periodo anteriore e quelle su differenze contabili e indennità di risoluzione.
Nel merito, il primo motivo è accolto osservando che, per stessa ammissione della sentenza impugnata, il ricorrente aveva chiesto fin dall’origine l’accertamento della violazione del diritto di esclusiva. La pretesa non è quindi riconducibile alla sola provvigione indiretta ex art. 1748, secondo comma, cod. civ., ma all’inadempimento contrattuale del preponente, con conseguente applicazione dell’art. 2946 cod. civ. La Corte conferma l’orientamento secondo cui la prescrizione quinquennale opera solo quando l’intervento del preponente nell’area riservata sia episodico.
Il terzo motivo è parimenti fondato. L’indennità di risoluzione dell’agente, disciplinata dall’art. 1751 cod. civ., è corrisposta una tantum perché connessa alla cessazione del rapporto, e non in modo periodico; essa non rientra quindi tra gli importi soggetti a prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 4), cod. civ. In assenza di una specifica previsione derogatoria, si applica la prescrizione decennale, in linea con una giurisprudenza consolidata richiamata dalla Corte. La medesima conclusione vale per il credito per differenze contabili e somme trattenute.
Il secondo motivo resta assorbito dall’accoglimento degli altri due, che impongono l’applicazione della prescrizione ordinaria a tutti i crediti. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Venezia in diversa composizione, che provvede anche sulle spese di legittimità.
Nota della Redazione
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