Inammissibili i motivi che chiedono il riesame dei fatti in Cassazione (Cass. civ. Sez. I n. 12951 del 13.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto un credito bancario, è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che, pur deducendo la violazione dell’art. 2697 cod. civ., tenda in realtà al riesame dei fatti di causa, prospettandone una diversa allegazione rispetto a quella accolta dal giudice di merito. Parimenti inammissibile è il motivo che non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata, limitandosi a riproporre le medesime doglianze già esaminate in appello. Il ricorso che ometta di indicare quando e come siano state formulate le contestazioni specifiche ai documenti prodotti dalla banca è, inoltre, carente di autosufficienza.
Il Fatto
Una società e due fideiussori proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso su ricorso di una banca per il saldo debitore di un conto corrente. Il Trib. Ancona rigettava l’opposizione e la Corte d’appello di Ancona, con sentenza n. 427/2020, confermava la decisione, ritenendo infondate le eccezioni sulla nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi, sulla prova del credito e sull’usurarietà dei tassi. I soccombenti ricorrevano per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denunciava la violazione dell’art. 2697 cod. civ. e l’omesso esame di fatti decisivi, per aver la Corte territoriale ritenuto provato il credito della banca sulla base della non contestazione dei ricorrenti. La Corte di Cassazione ha dichiarato il motivo inammissibile, rilevando che la Corte d’appello aveva fondato la propria valutazione sulla sola doglianza, avanzata dagli opponenti, relativa all’efficacia probatoria dell’estratto di saldaconto ex art. 50 TUB. Il motivo, in sostanza, tendeva al riesame dei fatti e risultava carente di autosufficienza, non allegando quando e come i ricorrenti avessero contestato specificamente i documenti prodotti dalla banca.
Il secondo motivo censurava la violazione dell’art. 120 TUB, lamentando la legittimità della clausola sull’anatocismo trimestrale senza la necessaria approvazione scritta richiesta dalla delibera CICR 9.2.2000, in ragione del carattere peggiorativo rispetto alla situazione precedente. Anche tale motivo è stato dichiarato inammissibile per non aver colto la ratio decidendi: la Corte d’appello aveva accertato che il contratto di conto corrente era stato stipulato nel 2007, dunque successivamente alla delibera CICR, con la conseguenza che non poteva configurarsi alcun effetto peggiorativo rispetto a una situazione precedente inesistente. La Corte ha aggiunto che il contratto prevedeva la paritetica periodicità del conteggio degli interessi creditori e debitori, senza necessità di uno stesso tasso per le parti.
Il terzo motivo deduceva nuovamente la violazione dell’art. 2697 cod. civ., per aver la Corte territoriale escluso l’usurarietà dei tassi in difetto di precisa indicazione dei periodi di sforamento del tasso-soglia. La Corte lo ha dichiarato inammissibile, in quanto diretto a riesaminare i fatti e a ribaltare l’interpretazione del giudice di merito sulla genericità della critica, riproponendo le medesime doglianze dell’atto d’appello.
Il ricorso è stato dunque rigettato nel suo complesso con declaratoria di inammissibilità di tutti i motivi. I ricorrenti sono stati condannati in solido al pagamento delle spese di giudizio e la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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