Ricorso in Cassazione contro Corte dei conti solo per motivi di giurisdizione (Cass. civ. Sez. Un. n. 13003 del 13.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Avverso le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso per cassazione è ammesso esclusivamente per i motivi inerenti alla giurisdizione, ai sensi degli artt. 111, ottavo comma, Cost., 362 cod. proc. civ. e 207 del codice di giustizia contabile. I motivi inerenti alla giurisdizione coincidono con il difetto assoluto o relativo di giurisdizione e concernono il limite esterno della potestas iudicandi. Resta estraneo al sindacato della Corte di cassazione il cattivo esercizio della giurisdizione, cioè ogni errores in iudicando o in procedendo, che attiene al limite interno e non è qualificabile come eccesso di potere giurisdizionale.

Il Fatto

Un avvocato chiedeva alla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Siciliana la liquidazione dei compensi del patrocinio a spese dello Stato per l’attività difensiva prestata in favore di un soggetto convenuto in un giudizio di responsabilità amministrativa per danno erariale. La Sezione disponeva un controllo della situazione reddituale familiare dell’assistito, avvalendosi dell’Agenzia delle entrate e della Guardia di Finanza.

All’esito, con decreto, la Sezione revocava in via retroattiva l’ammissione al beneficio, già disposta in via anticipata dal competente ordine forense, rilevando che i redditi dichiarati per il biennio 2020-2021 non corrispondevano alle risultanze acquisite. Il ricorso in opposizione proposto dall’interessato veniva rigettato con ordinanza depositata nel marzo 2023, che confermava integralmente la revoca. Avverso tale ordinanza l’interessato proponeva ricorso per cassazione con sette motivi.

La Motivazione della Corte

Le Sezioni Unite hanno dichiarato il ricorso inammissibile, perché nessuno dei motivi era riconducibile a quelli inerenti alla giurisdizione. La Corte ha richiamato l’assetto costituzionale: le pronunce del Consiglio di Stato e della Corte dei conti sono escluse dal ricorso per cassazione per violazione di legge, essendo deducibili i soli motivi inerenti alla giurisdizione.

La nomofilachia della Corte di cassazione, quale giudice del vizio di violazione di legge, non si estende alla giurisdizione contabile. I due organi della giurisdizione amministrativa e contabile, per la specificità delle rispettive funzioni, si distinguono dagli altri giudici speciali, con una riserva di nomofilachia in favore dei rispettivi organi di vertice.

I motivi inerenti alla giurisdizione sono stati identificati con il difetto assoluto — quando il giudice affermi la propria giurisdizione nella sfera riservata al legislatore o alla discrezionalità amministrativa, o la neghi sull’erroneo presupposto che la materia non possa formare oggetto di cognizione giurisdizionale — e con il difetto relativo, quando siano violati i limiti esterni, pronunciandosi su materia attribuita alla giurisdizione ordinaria o ad altra giurisdizione speciale (richiamate Sezioni Unite n. 2605 del 2021 e n. 30147 del 2023).

Il sindacato non si estende al controllo del cattivo esercizio della giurisdizione e non può cadere sugli errores in iudicando o in procedendo (richiamate Sezioni Unite n. 18539 del 2023 e n. 27160 del 2023). La Corte ha richiamato la sentenza n. 6 del 2018 della Corte costituzionale, che ha ritenuto la tesi del concetto di giurisdizione in senso dinamico in contrasto con l’art. 111 Cost. e con l’assetto pluralistico delle giurisdizioni.

Nel caso concreto, i vizi dedotti — mancata attivazione del contraddittorio, carenza di gravità della presunzione, onere probatorio impossibile, omesso esame di documenti, qualificazione delle movimentazioni come redditi in nero, errata percezione dei documenti e calcolo delle soglie di reddito — investono il concreto esercizio della funzione giurisdizionale e non i limiti esterni della potestas iudicandi. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e con l’accertamento dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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