Revoca patrocinio spese Stato travolta esito giudizio protezione (Cass. civ. Sez. II n. 23342 del 16.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’accoglimento del ricorso per cassazione proposto avverso il provvedimento di diniego della protezione internazionale incide direttamente sulla sussistenza dei presupposti della revoca del patrocinio a spese dello Stato disposta per manifesta infondatezza della pretesa ai sensi dell’art. 136, comma 2, d.P.R. n. 115/2002. Venuto meno il giudicato di rigetto della domanda di protezione, la questione della temerarietà o della colpa grave del richiedente deve essere rivalutata in sede di merito. La revoca fondata esclusivamente sull’esito negativo della domanda di protezione non può considerarsi definitivamente giustificata quando quel medesimo esito sia stato travolto in sede di legittimità.

Il Fatto

Il ricorrente era stato provvisoriamente ammesso al patrocinio a spese dello Stato in relazione al procedimento instaurato davanti al Tribunale di Bologna per il riconoscimento della protezione internazionale. Rigettata l’istanza, l’ammissione provvisoria veniva revocata sul presupposto della manifesta infondatezza della pretesa fatta valere.

Il provvedimento di revoca veniva opposto senza esito davanti al Tribunale di Bologna. Avverso il rigetto dell’opposizione il ricorrente proponeva ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo, lamentando la violazione di legge per manifesta illogicità e carenza di motivazione in ordine alla ritenuta temerarietà della lite. Nella pendenza del giudizio di legittimità interveniva l’ordinanza con cui la stessa Corte accoglieva il ricorso contro il diniego della protezione internazionale e rinviava al Tribunale di Bologna in diversa composizione.

La Motivazione della Corte

La questione giuridica sottoposta alla Seconda Sezione civile riguarda la tenuta della revoca del beneficio quando l’accertamento che ne costituiva il presupposto — il rigetto della domanda di protezione — venga successivamente travolto. Il ricorrente sosteneva che la domanda aveva richiesto un’istruttoria articolata e che un soggetto in condizioni sostanziali identiche aveva ottenuto l’accoglimento parziale del ricorso con accesso al beneficio.

La Corte rileva che, dopo la proposta di definizione anticipata del ricorso, formulata sul presupposto della natura meritale dei rilievi, è intervenuta l’ordinanza n. 24045 del 2023, con cui è stato accolto il ricorso per cassazione avverso il decreto di rigetto della protezione internazionale, con rinvio al Tribunale di Bologna in diversa composizione per violazione di legge ai sensi dell’art. 360, n. 3, cod. proc. civ.

Da tale sopravvenienza la Corte trae la conseguenza decisiva: l’accoglimento del ricorso contro il provvedimento di diniego incide direttamente sulla possibilità di considerare effettivamente esistenti, allo stato, i presupposti dell’art. 136, comma 2, d.P.R. n. 115/2002 posti a fondamento della revoca del patrocinio. La caducazione del giudicato di rigetto della domanda di protezione priva di base l’unico argomento su cui la revoca si reggeva.

Ne segue l’accoglimento del ricorso, con cassazione dell’ordinanza impugnata e rinvio al Tribunale di Bologna, in diversa composizione, perché rivaluti la questione anche alla luce dell’ordinanza n. 24045 del 2023 e provveda sulle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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