Rottamazione ter e carenza sopravvenuta di interesse nel giudizio di cassazione (Cass. civ. Sez. V n. 13029 del 13.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
La presentazione della domanda di definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione, ancorché il pagamento rateizzato del debito tributario non sia stato completato e non sia intervenuta rinuncia al ricorso, evidenzia il venir meno dell’interesse alla ulteriore prosecuzione del giudizio di cassazione. Ne consegue la declaratoria di inammissibilità sopravvenuta del ricorso per carenza di interesse. Il meccanismo del raddoppio del contributo unificato di cui all’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 non opera in tale ipotesi, perché essa determina la caducazione delle pronunce dei gradi precedenti non passate in giudicato e rende irrilevante ogni valutazione sulla virtuale fondatezza del ricorso.
Il Fatto
La società contribuente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia che, in controversia relativa all’impugnazione di una cartella di pagamento per la TARSU riferita a un albergo, aveva accolto l’appello principale del Comune e rigettato quello incidentale della medesima società.
Nelle more del giudizio di legittimità, la ricorrente ha depositato memoria deducendo di aver presentato la domanda di definizione agevolata dei carichi affidati alla riscossione ai sensi dell’art. 3 d.l. n. 119/2018, con rateizzazione del debito, e chiedendo di dichiarare l’estinzione del procedimento «all’effettivo perfezionamento della definizione». La causa, rinviata a nuovo ruolo, è stata fissata per la pubblica udienza.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina in via preliminare la sorte del ricorso alla luce della sopravvenuta definizione agevolata. Rileva che la contribuente non ha completato il pagamento rateizzato del debito tributario né ha dichiarato di rinunciare al ricorso.
Tale circostanza non impedisce, tuttavia, di rilevare che la presentazione dell’istanza di estinzione del procedimento evidenzia il venir meno dell’interesse alla ulteriore prosecuzione del giudizio. La Corte considera altresì che nessuna delle parti ha presentato istanza di trattazione.
Su queste basi il ricorso è dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione tra le parti delle spese giudiziali, in considerazione dell’adesione alla domanda di definizione agevolata.
La Corte affronta poi il tema del trattamento sanzionatorio. Il raddoppio del contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge n. 228/2012, è applicabile solo ove il procedimento si concluda con integrale conferma della statuizione impugnata ovvero con la ordinaria dichiarazione di inammissibilità.
Esso non opera, invece, nell’ipotesi di inammissibilità sopravvenuta per cessazione della materia del contendere, perché questa determina la caducazione di tutte le pronunce dei gradi precedenti non passate in cosa giudicata. Diviene così irrilevante la successiva valutazione sulla virtuale fondatezza del ricorso, restando essa confinata alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte richiama sul punto Cass., Sez. 3^, n. 3542 del 2017 e Cass., Sez. 5^, n. 16562 del 2019, oltre a ulteriori pronunce conformi.
Nota della Redazione
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