Prova presuntiva dell’evasione fondata su compravendita di altro anno (Cass. civ. Sez. V n. 15286 del 09.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento dei maggiori ricavi conseguenti alla vendita di immobili, la prova presuntiva posta a fondamento dell’atto impositivo deve essere valutata dal giudice di merito nel suo complesso e con riferimento all’anno d’imposta contestato. È conforme a diritto la sentenza che ritenga insufficiente la dimostrazione dell’evasione quando l’Amministrazione finanziaria fondi l’accertamento su una sola compravendita stipulata in un diverso anno d’imposta, non illustri le discrepanze tra prezzi dichiarati e mutui erogati e non chiarisca in qual modo i valori OMI siano stati utilizzati. Il sindacato di legittimità non può sostituire la valutazione del giudice del gravame, quando questa sia conforme ai criteri legali in materia di prova presuntiva.
Il Fatto
Una società costruttrice di immobili riceveva, all’esito di una verifica pluriennale della Guardia di Finanza, un avviso di accertamento per l’anno 2010. L’Agenzia delle Entrate contestava maggiori ricavi non contabilizzati, per un valore complessivo di alcune centinaia di migliaia di euro, dipendenti dalla vendita di appartamenti a prezzi superiori a quelli fatturati. La contribuente impugnava l’atto, contestando le modalità di calcolo del preteso maggior reddito.
La Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso, ma la Commissione Tributaria Regionale accoglieva l’appello e annullava l’avviso, ritenendo che l’Amministrazione non avesse assicurato la prova del maggior reddito. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo la violazione delle regole sulla prova presuntiva.
La Motivazione della Corte
Il motivo è articolato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. e dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., con richiamo agli artt. 39, 40 e 41 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, all’art. 53 del d.P.R. n. 633 del 1972 e agli artt. 2697, 2727 e 2729 cod. civ. La controricorrente ha eccepito l’inammissibilità. La Corte supera l’eccezione: pur riscontrandosi limiti nella formulazione tecnica del motivo, le critiche sono agevolmente comprensibili e il ricorso può essere scrutinato nel merito.
Nel merito, la Corte condivide la valutazione operata dal giudice del gravame. La CTR aveva rilevato che l’accertamento relativo ai maggiori ricavi dell’anno 2010 era fondato esclusivamente sullo scostamento, emergente da una sola compravendita, tra il prezzo dichiarato e il mutuo di importo maggiore stipulato dall’acquirente. Si trattava peraltro di operazione conclusa in un anno d’imposta diverso e caratterizzata da condizioni particolari, essendo l’acquirente un dipendente bancario che aveva ottenuto condizioni agevolate.
La Corte osserva che l’Amministrazione, pur disponendo di dati specifici e circostanziati relativi a numerose compravendite concluse nell’anno contestato, ha scelto di proiettare il maggior reddito proporzionalmente da una sola operazione. L’Ente impositore non ha illustrato in che cosa consistessero le dedotte discrepanze tra prezzi e mutui, limitandosi a richiamare il processo verbale di constatazione. Quanto ai valori OMI, l’Amministrazione ne ha fatto menzione senza indicarne l’entità, la differenza riscontrata e le modalità di utilizzo.
La stessa analisi dei mutui contratti per l’acquisto degli appartamenti nel 2010 e dei prezzi dichiarati, come risultanti dal medesimo documento posto a base dell’atto impositivo, non offre sostegno alla tesi dell’Agenzia. La valutazione della CTR costituisce così giudizio di merito conforme a diritto, non sostituibile nel sindacato di legittimità. Il ricorso è infondato e va respinto, con condanna dell’Amministrazione alle spese del giudizio. Non si applica l’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, per la prenotazione a debito dell’Amministrazione difesa dall’Avvocatura dello Stato.
Nota della Redazione
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