Agevolazione ambientale e ammortamenti: no alla duplicazione del beneficio (Cass. civ. Sez. 5 n. 25 del 01.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’agevolazione fiscale di cui all’art. 6, commi da 13 a 19, della legge n. 388/2000, applicabile ratione temporis, va richiesta per l’intero importo dell’investimento secondo il metodo di calcolo dell’approccio incrementale, avendo riguardo all’anno in cui il costo di acquisto delle relative immobilizzazioni è iscritto nello stato patrimoniale. Con specifico riferimento agli investimenti in fonti rinnovabili, i costi ammissibili corrispondono ai sovraccosti sostenuti, esclusi i vantaggi e i costi operativi, secondo la disciplina dell’art. 23 del Regolamento (CE) n. 800/2008. Ne consegue che la deduzione integrale del costo di un impianto fotovoltaico non può cumularsi con la deduzione delle quote di ammortamento relative ai cinque anni successivi, poiché queste sono già ricomprese nel costo di acquisto preso a base del calcolo agevolativo. È, inoltre, inammissibile il motivo di ricorso che prospetti inestricabilmente vizi eterogenei, quali la violazione di legge e il vizio di motivazione, perché incompatibili tra loro.
Il Fatto
La società aveva impugnato tre avvisi di accertamento per gli anni d’imposta 2010, 2011 e 2012, con cui l’Agenzia delle Entrate disconosceva l’inclusione delle quote di ammortamento tra i costi di gestione dell’impianto fotovoltaico ai fini del calcolo dell’agevolazione ambientale e rideterminava i ricavi della vendita di energia, considerando come data di decorrenza del quinquennio quella di effettiva entrata in funzione dell’impianto.
La C.T.P. di Padova, dopo una consulenza tecnica, aveva accolto parzialmente il ricorso. La C.T.R. del Veneto, corretta la sentenza di primo grado con decreto, aveva poi rigettato l’appello proposto dalla società, che ricorreva per cassazione affidandosi a due motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo la società deduceva l’omessa pronuncia in appello sul difetto di motivazione della sentenza di primo grado, che aveva recepito acriticamente le conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, e la mancata valutazione della validità scientifica della tabella usata per la stima della produzione. La Corte ha ritenuto il motivo infondato, richiamando il consolidato orientamento secondo cui il giudice che aderisca al parere del consulente non è tenuto a esporne specificamente le ragioni, salvo che siano state avanzate critiche circostanziate, il che non era avvenuto nel caso di specie. L’adesione, anche per relationem, integra una motivazione adeguata e la valutazione di una tabella non costituisce un fatto storico decisivo, ma una questione tecnico-giuridica, estranea all’ambito dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il secondo motivo, riguardante il computo dell’età dell’impianto per determinare l’arco temporale dell’agevolazione, è stato ritenuto inammissibile per la mescolanza di vizi eterogenei. La Corte ha precisato che non è consentito prospettare la stessa questione sotto profili incompatibili, come la violazione di legge e il vizio di motivazione, perché ciò demanderebbe al giudice di legittimità il compito di ricostruire la censura, attribuendogli un ruolo non consentito. Nel merito, il motivo è stato comunque respinto perché la sentenza impugnata aveva implicitamente condiviso le risultanze peritali sulla data di messa in funzione dell’impianto.
Sul tema dell’agevolazione, la Suprema Corte ha richiamato i propri precedenti per ribadire che il beneficio si calcola con metodo incrementale, sull’intero costo dell’investimento. In particolare, per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, i costi ammissibili corrispondono ai sovraccosti, escludendo vantaggi e costi operativi, come previsto dall’art. 23 del Regolamento (CE) n. 800/2008. Di conseguenza, la deduzione dell’ammortamento nei cinque anni successivi all’investimento determinerebbe una duplicazione del beneficio, poiché le quote sono già comprese nel costo di acquisto agevolabile. Il ricorso è stato pertanto rigettato.
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Nota della Redazione
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