La delega di firma dell’avviso di accertamento non richiede indicazione nominativa né termine (Cass. civ. Sez. 5 n. 11117 del 25.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, la delega per la sottoscrizione dell’avviso di accertamento conferita dal dirigente ai sensi dell’art. 42 d.P.R. n. 600/1973 ha natura di delega di firma e non di funzioni, realizzando un mero decentramento burocratico senza rilevanza esterna. Essa non richiede l’indicazione del nominativo del delegato, né del termine di validità o delle ragioni, potendo essere attuata mediante ordini di servizio che individuino la qualifica rivestita dal funzionario e consentano la verifica ex post della corrispondenza tra sottoscrittore e destinatario della delega. Nei tributi armonizzati come l’IVA, il contraddittorio endoprocedimentale è obbligatorio ma il rispetto del termine dilatorio di sessanta giorni previsto dall’art. 12, settimo comma, l. n. 212/2000 assorbe ogni questione al riguardo. I costi relativi a operazioni oggettivamente inesistenti non sono mai deducibili, mentre per le operazioni soggettivamente inesistenti la deducibilità è ammessa solo nei limiti dei principi di effettività, inerenza e competenza, gravando comunque sul contribuente l’onere di provare e documentare l’esistenza e la natura dei costi e la loro concreta destinazione all’attività di impresa.
Il Fatto
La società contribuente impugnava l’avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2012, con il quale l’Agenzia delle Entrate aveva eseguito riprese a titolo di IRES, IVA e IRAP riconducibili, in parte, a costi ritenuti non inerenti e, in parte, ad operazioni ritenute oggettivamente inesistenti. La Commissione tributaria provinciale di Caserta respingeva il ricorso e la Commissione tributaria regionale della Campania rigettava l’appello, affermando l’infondatezza delle censure relative al difetto di sottoscrizione dell’atto impositivo, alla mancata instaurazione del contraddittorio e alla carenza di motivazione.
Avverso la sentenza della CTR la società proponeva ricorso per cassazione con cinque motivi, contestando la validità della delega alla sottoscrizione dell’avviso, l’omesso contraddittorio endoprocedimentale in materia di IVA, la sufficienza della motivazione dell’accertamento, l’omessa pronuncia sulla violazione dell’art. 8 d.l. n. 16/2012 e la deducibilità dei costi di ristorazione e alloggio per i dipendenti impiegati nei cantieri.
La Motivazione della Corte
La Corte ha disatteso il primo motivo, relativo alla nullità della sottoscrizione dell’avviso di accertamento per carenza dei requisiti della delega, dando continuità all’orientamento secondo cui la delega conferita dal dirigente ex art. 42 d.P.R. n. 600/1973 è una mera delega di firma. Tale istituto realizza un decentramento burocratico senza rilevanza esterna, con l’atto firmato dal delegato imputabile all’organo delegante, e non richiede l’indicazione nominativa del delegato né del termine di validità, essendo sufficiente l’individuazione della qualifica rivestita dal funzionario delegato. La Corte ha precisato che la disciplina della delega di funzioni di cui all’art. 17 d.lgs. n. 165/2001 non è applicabile alla delega di firma.
Quanto al secondo motivo, concernente l’omessa instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale, la Corte ha ribadito che per i tributi armonizzati come l’IVA il contraddittorio preventivo è necessario, ma ha ritenuto assorbita ogni questione dal rispetto del termine dilatorio di sessanta giorni previsto dall’art. 12, settimo comma, l. n. 212/2000, decorrente dalla consegna del processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza. La Corte ha richiamato il principio per cui la norma effettua una valutazione ex ante del rispetto del contraddittorio, inglobando la prova di resistenza sia per i tributi armonizzati che per quelli non armonizzati.
Il terzo motivo, relativo all’effettività delle operazioni contestate e alla motivazione della sentenza, è stato ritenuto infondato, in quanto la motivazione della CTR risultava conforme ai parametri del sindacato di legittimità delineati dalle Sezioni Unite n. 8053 del 2014, che limitano la censura alle ipotesi di mancanza assoluta, motivazione apparente, contrasto irriducibile o motivazione perplessa, essendo irrilevante il semplice difetto di sufficienza.
Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità ex art. 366, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., gravando sul contribuente l’onere di allegare e provare la natura fittizia dei componenti positivi direttamente afferenti a costi relativi a beni e servizi non effettivamente scambiati o prestati, che ai sensi dell’art. 8, comma 2, d.l. n. 16/2012 non concorrono alla formazione del reddito entro i limiti dell’ammontare non ammesso in deduzione. La ricorrente non aveva indicato il contenuto della censura prospettata in appello, impedendo il confronto tra appellatum e decisum.
Il quinto motivo, concernente l’inerenza dei costi di ristorazione e alloggio, è stato infine rigettato, richiamando il principio per cui la deducibilità dei costi richiede la loro riferibilità all’esercizio dell’attività imprenditoriale, con onere probatorio a carico del contribuente. La Corte ha infine precisato che per le operazioni oggettivamente inesistenti la deducibilità dei costi è esclusa, mentre per quelle soggettivamente inesistenti opera la regola di cui all’art. 14, comma 4-bis, l. n. 537/1993, salvi i limiti derivanti dai principi di effettività, inerenza e competenza.
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Nota della Redazione
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