Black list, prova dell’interesse economico e dell’effettività del fornitore (Cass. civ. Sez. V n. 13147 del 13.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di rapporti commerciali con imprese aventi sede in Stati a fiscalità privilegiata, le spese e le componenti negative sono deducibili solo se il contribuente prova che il fornitore estero svolge un’effettiva attività commerciale, che l’operazione risponde a un concreto interesse economico e che la stessa ha avuto esecuzione. Non basta produrre l’atto costitutivo, il bilancio e il certificato di iscrizione nel registro delle imprese, né invocare il basso costo della merce importata. L’accertamento del giudice di merito che, applicando tali criteri, neghi la deduzione è sindacabile in cassazione solo per vizi logici o giuridici, non per sollecitare una rivalutazione del fatto.
Il Fatto
All’esito di una verifica della Guardia di finanza, l’Agenzia delle entrate notificava alla società contribuente avvisi di accertamento per gli anni d’imposta 2011 e 2012, recuperando a imponibile, ai fini Ires, Irap e Iva, costi ritenuti indeducibili. Le contestazioni riguardavano l’importazione di merci da Hong Kong, per la quale la società avrebbe violato la disciplina sulle operazioni con Paesi a fiscalità privilegiata, contenuta nell’art. 110, commi 10 e 11, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nella versione ratione temporis vigente.
La Commissione tributaria provinciale di Firenze rigettava le ragioni della contribuente e la Commissione tributaria regionale della Toscana confermava la decisione. La società ricorreva quindi per cassazione con due motivi, ai quali l’ufficio resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
I due motivi denunciano, sotto profili parzialmente coincidenti, la violazione e falsa applicazione della disciplina sulle black list, degli artt. 2697 e 115 cod. civ., nonché di plurime norme costituzionali e convenzionali. La società sosteneva che l’effettività delle operazioni era dimostrata dall’importazione e dallo sdoganamento delle calzature, con adempimento degli obblighi doganali, e che il concreto interesse economico era provato dal costo d’acquisto particolarmente basso.
La Corte ricostruisce il quadro interpretativo consolidato. La giurisprudenza di legittimità richiamata — Cass. n. 20081 del 2014, Cass. n. 27613 del 2018, Cass. n. 38048 del 2012 — esige la prova dell’effettiva attività commerciale dell’impresa estera, dell’effettivo interesse economico e della concreta esecuzione dell’operazione. Quanto alla dimostrazione dell’operatività del fornitore, Cass. n. 32634 del 2019 chiarisce che non bastano l’atto costitutivo, il bilancio e il certificato di iscrizione: occorrono il contratto di disponibilità dell’immobile, le fatture delle utenze, i contratti di lavoro, gli estratti conto e le autorizzazioni amministrative.
Parimenti, l’interesse economico non si esaurisce nel basso costo della merce, circostanza comune anche a Paesi non inseriti nella lista; rilevano le qualità del prodotto, la tempestività delle consegne e la comparazione con gli approvvigionamenti da altri Stati.
Nel caso concreto, la sentenza regionale ha vagliato gli elementi prodotti dalla società e li ha ritenuti inidonei a dimostrare l’effettivo svolgimento dell’attività delle fornitrici e l’interesse economico sotteso al rapporto. Si tratta di un accertamento in fatto il cui percorso logico è coerente con i principi di legittimità e che risulta perciò giuridicamente corretto. Le ulteriori censure, ove volte a sollecitare una rivalutazione delle allegazioni, sono inammissibili, spettando il giudizio di fatto al solo giudice di merito. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna alle spese e con l’avviso per il contributo unificato.
Nota della Redazione
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