Assorbimento improprio e omessa pronuncia sugli avvisi di accertamento (Cass. civ. Sez. V n. 3793 del 14.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
La declaratoria di assorbimento, sia nella forma propria sia in quella impropria, implica la specifica indicazione, da parte del giudice, dei presupposti in fatto e in diritto che la legittimano. Ove tale indicazione manchi, si configura una omissione di pronuncia che comporta la nullità della decisione sul punto. Nel processo tributario il petitum relativo alla contestazione degli avvisi di accertamento è distinto dalla domanda di rimborso, che ne costituisce eventuale conseguenza. La richiesta di rimborso di maggiori crediti è incompatibile con la struttura impugnatoria del giudizio davanti alle commissioni tributarie, limitato al controllo di legittimità degli atti impositivi elencati nell’art. 19 del d.lgs. n. 546/1992.

Il Fatto

La contribuente impugnava davanti alla C.T.P. di Sondrio cinque avvisi di accertamento del 05.04.2014, relativi all’ICI per gli anni 2010 e 2011 e all’IMU per gli anni 2012, 2013 e 2014, concernenti un immobile in corso di definizione iscritto al catasto urbano in categoria F4 e, secondo la tesi della parte, esente per legge. Nel giudizio di primo grado la contribuente proponeva anche domanda riconvenzionale di rimborso delle somme versate; la C.T.P. annullava gli avvisi e condannava il Comune al rimborso.

Il Comune appellava sostenendo che nessuna istanza di rimborso era mai pervenuta in via amministrativa. La C.T.R. della Lombardia accoglieva l’appello, dichiarava inammissibile la domanda di rimborso perché proposta solo in sede giurisdizionale e riteneva assorbiti gli altri motivi di appello, relativi alla legittimità degli avvisi. Da qui il ricorso per cassazione della contribuente, articolato in cinque motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è ritenuto fondato. La Corte rileva che il thema decidendum comprende da un lato la contestazione degli avvisi di accertamento e, dall’altro, l’eventuale rimborso quale conseguenza dell’accoglimento del ricorso, trattandosi di questione distinta. La C.T.R. ha invece omesso di pronunciarsi sugli avvisi, argomentando soltanto sulla necessità di presentare l’istanza di rimborso in via amministrativa.

La Corte richiama il principio secondo cui l’assorbimento proprio postula che la decisione della domanda assorbita divenga superflua per effetto della decisione su quella assorbente; l’assorbimento improprio presuppone che la decisione assorbente escluda la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni. In entrambi i casi la declaratoria esige l’indicazione specifica dei presupposti in fatto e in diritto che la legittimano: in difetto si è in presenza di omissione di pronuncia e di nullità della decisione sul punto, come affermato da Cass. n. 26507 del 2023. La sentenza impugnata è quindi cassata per il profilo corrispondente, con rinvio.

Sui motivi dal secondo al quinto, esaminati congiuntamente perché strettamente correlati, la Corte conferma l’orientamento consolidato secondo cui il giudizio tributario riguarda esclusivamente il controllo della legittimità, formale e sostanziale, degli atti impositivi elencati nell’art. 19 del d.lgs. n. 546/1992, con indagine sul rapporto limitata alla pretesa fatta valere con quegli atti. La richiesta di rimborso di maggiori crediti è pertanto incompatibile con la struttura impugnatoria del processo, come precisato da Cass. n. 4145 del 2013, indirizzo ribadito da Cass. n. 5728 del 2018 e Cass. n. 25635 del 2022. Le doglianze sono respinte, compreso il profilo processuale fondato sulla pretesa accettazione del contraddittorio in primo grado.

Il ricorso è dunque accolto nei limiti del primo motivo, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, per le spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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