Giudicato sopravvenuto sull’atto presupposto e inammissibilità del ricorso (Cass. civ. Sez. V n. 13342 del 14.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di impugnazione dell’atto esattivo che sia mera intimazione di pagamento, la sopravvenuta definitività del giudicato formatosi sull’atto impositivo presupposto priva l’atto servente della sua ragion d’essere e ne determina l’inefficacia. Ne discorso che il ricorso per cassazione proposto avverso l’atto esattivo va dichiarato inammissibile, per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, non potendo la regula iuris fissata dal giudicato sostanziale essere rimessa in discussione. L’effetto assorbente del giudicato opera anche con riguardo alle questioni dichiarate assorbite dal giudice regionale, in quanto attinenti alla pretesa sostanziale e perciò coperte dalla definitività.

Il Fatto

La controversia ha ad oggetto la TARSU relativa agli anni d’imposta 2006/2010. Il Comune ha emesso un’ingiunzione di pagamento fondata su un precedente avviso di accertamento, con liquidazione di una somma di quasi settecentomila euro in capo alla contribuente.

La società contribuente ha impugnato l’atto; la Commissione tributaria regionale della Calabria, in riforma della pronuncia di primo grado, ha annullato l’ingiunzione, valorizzando l’annullamento da parte del Consiglio di Stato delle delibere tariffarie per gli anni 2008 e 2009 e attribuendogli efficacia erga omnes. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi, resistito dalla contribuente con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte rileva anzitutto che l’ingiunzione impugnata costituisce mero atto di intimazione di pagamento, fondato sull’avviso di accertamento che ne è il presupposto sostanziale. Su quest’ultimo si era già formato il giudicato: prima con la sentenza della Commissione tributaria provinciale che aveva respinto il ricorso della contribuente, poi con la pronuncia della Corte che, accogliendo parzialmente il ricorso, aveva cassato con rinvio limitatamente agli anni 2008 e 2009, infine con la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria che, in sede di rinvio, aveva rideterminato la pretesa applicando per quelle annualità le tariffe in vigore per l’anno 2007.

Formatosi il giudicato sulla pretesa impositiva sostanziale, il ricorso per cassazione avverso l’atto esattivo è inammissibile. La Corte richiama i principi per cui l’atto impositivo o esattivo in contrasto con la regula iuris del giudicato sopravvenuto resta definitivamente privato della sua efficacia e diventa inefficace. Nel caso di impugnazione dell’atto presupposto e della successiva intimazione, quando questa non sia impugnata per vizi propri, l’unico giudizio rilevante è quello avverso l’atto principale, la cui sorte segna, per inevitabile ripercussione, quella dell’atto servente.

Ne deriva che il titolo su cui si fondava l’ingiunzione è venuto meno, essendo la pretesa tributaria stata rideterminata nella misura fissata dalle pronunce passate in giudicato, con valore assorbente rispetto ai motivi del ricorso. Non ricorre più, pertanto, l’interesse alla decisione.

La Corte precisa che il giudicato non è impedito dalle altre questioni dichiarate assorbite dal giudice regionale, poiché esse riguardavano profili attinenti alla pretesa sostanziale. Resta fuori dal giudicato solo la domanda di nullità dell’intimazione per asserita mancata notifica dell’avviso, questione però superata dal rilievo che l’atto si è basato su un avviso oggetto di impugnazione e di definitiva decisione.

Il giudicato sopravvenuto giustifica l’integrale compensazione delle spese. La Corte esclude infine il raddoppio del contributo unificato, di natura eccezionale e sanzionatoria, non estensibile in via analogica alla sopravvenuta inammissibilità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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