Pagamenti in contanti e decadenza dalle agevolazioni per le società sportive dilettantistiche (Cass. civ. Sez. V n. 19720 del 17.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento delle agevolazioni fiscali previste dalla l. n. 398 del 1991 in favore delle associazioni sportive dilettantistiche è subordinato a un inderogabile obbligo di tracciabilità dei pagamenti ricevuti e dei versamenti eseguiti. L’art. 25, comma 5, della l. n. 133 del 1999, nella formulazione vigente ratione temporis, impone che le transazioni superiori alla soglia ivi indicata avvengano tramite conti correnti bancari o postali ovvero secondo altre modalità idonee a consentire all’amministrazione finanziaria efficaci controlli. L’inosservanza comporta la decadenza dalle agevolazioni e l’applicazione delle sanzioni. Trattandosi di disciplina derogatoria dei principi contributivi ordinari, alla stessa va applicato il criterio di stretta interpretazione: a fronte di un dato letterale esente da dubbi, il pagamento in contanti non rientra tra le modalità ammesse, neppure se accompagnato dal rilascio di regolari quietanze.
Il Fatto
La controversia origina dall’impugnazione di un avviso di accertamento per IRAP e IVA, relativo all’anno 2007, emesso dall’Agenzia delle entrate nei confronti di una società sportiva dilettantistica a seguito del disconoscimento del regime agevolativo di cui alla l. n. 398 del 1991. L’atto impositivo si fondava sul rilievo che i pagamenti effettuati in contanti, di importo superiore alla soglia prevista, avevano determinato la perdita delle agevolazioni.
La Commissione tributaria provinciale accolse il ricorso della contribuente. La Commissione tributaria regionale del Molise, con sentenza n. 454/02/2018, rigettò l’appello dell’Agenzia, ritenendo che il rilascio di regolari quietanze o fatture, complete delle generalità dei percipienti, consentisse comunque i controlli previsti dalla legge e che, in ogni caso, la violazione avesse natura puramente formale. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo.
La Motivazione della Corte
La ricorrente deduce la violazione degli artt. 1 della l. n. 398 del 1991 e 25 della l. n. 133 del 1999, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., sostenendo che la Commissione regionale abbia erroneamente escluso la decadenza per i pagamenti in contanti superiori a 516,00 euro, trascurando il rilievo del rilascio delle quietanze.
La Corte ritiene il motivo fondato. Il testo dell’art. 25, comma 5, della l. n. 133 del 1999, applicabile ratione temporis, prevede che i pagamenti a favore di associazioni sportive dilettantistiche e i versamenti da queste effettuati, se di importo superiore a lire 1.000.000, siano eseguiti tramite conti correnti bancari o postali intestati ovvero secondo altre modalità idonee a consentire all’amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli. La norma stabilisce espressamente che l’inosservanza comporta la decadenza dalle agevolazioni e l’applicazione delle sanzioni.
Dal tenore letterale della disposizione si evince, secondo la Corte, che il godimento del regime fiscale favorevole dipende da un obbligo inderogabile di tracciabilità delle transazioni economiche. Sul punto richiama il precedente Cass. n. 3904 del 9/02/2023, che conferma come la condizione per beneficiare del trattamento agevolato consista nel sottoporre le operazioni superiori alla soglia a modalità che ne garantiscano trasparenza e tracciabilità.
Poiché si tratta di disciplina derogatoria rispetto agli ordinari principi contributivi del soggetto passivo d’imposta, la Corte afferma la necessità di applicarne il criterio di stretta interpretazione. A fronte di un dato letterale esente da dubbi interpretativi, i pagamenti superiori alla soglia devono essere effettuati con le modalità dalla norma previste, tra le quali non rientra il pagamento in contanti, nemmeno se accompagnato dal rilascio di ricevute o quietanze. L’assolvimento dell’onere documentale non sostituisce la modalità di pagamento imposta dalla legge.
Il ricorso è pertanto accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado del Molise, in diversa composizione, per nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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