Obbligo di riproduzione del contenuto essenziale del p.v.c. e giudizio sul socio di società a ristretta base (Cass. civ. Sez. 5 n. 8719 del 08.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento del reddito di partecipazione del socio di società a ristretta base, l’Amministrazione finanziaria, ai sensi dell’art. 7 della legge n. 212 del 2000, ha l’onere di allegare all’avviso di accertamento il processo verbale di constatazione concernente la società verificata, ovvero di riprodurne il contenuto essenziale nel corpo dell’atto, quando il p.v.c. sia stato redatto nei confronti di un soggetto diverso dal contribuente accertato e questi non abbia titolo per acquisirne conoscenza. Il mero richiamo al p.v.c. non è sufficiente a garantire il diritto di difesa del contribuente, la cui violazione non è sanabile per raggiungimento dello scopo. Il socio conserva, altresì, la facoltà di contestare l’effettiva esistenza del maggior reddito accertato in capo alla società quando l’atto a essa relativo sia divenuto definitivo per mancata impugnazione, non rilevando alcuna preclusione in tal senso.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate notificava a un contribuente, socio della società controllante di una società a ristretta base partecipativa, un avviso di accertamento IRPEF relativo all’anno 2006, con il quale veniva ripreso a tassazione il maggior reddito di partecipazione a lui attribuito pro quota, costituito da utili extracontabili della società controllata, della quale era ritenuto socio effettivo tramite l’interposizione fittizia della controllante. L’accertamento si fondava sul processo verbale di constatazione redatto a carico della società verificata, non allegato agli atti impositivi notificati al socio, il quale aveva peraltro ceduto la propria quota di partecipazione prima dell’esecuzione della verifica fiscale. Il contribuente impugnava l’avviso, ma sia la Commissione Tributaria Provinciale sia la Commissione Tributaria Regionale rigettavano le sue doglianze.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, nel riqualificare alcuni motivi di ricorso erroneamente proposti ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c., ha accolto il secondo motivo, relativo alla violazione dell’art. 7 della legge n. 212 del 2000. Sul punto, i giudici di legittimità hanno chiarito che il mero richiamo dell’avviso di accertamento al p.v.c. non equivale alla riproduzione del suo contenuto essenziale nell’atto richiamante, distinguendo nettamente le due evenienze. La violazione dell’onere di allegazione o di riproduzione essenziale determina l’insufficienza motivazionale dell’atto impositivo, non sanabile per raggiungimento dello scopo, in quanto l’atto deve garantire una difesa certa anche con riferimento alla delimitazione del thema decidendum.
La Corte ha altresì ritenuto fondato il quarto motivo, rilevando l’omessa pronuncia della CTR su una specifica doglianza concernente la violazione dell’art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 nella ricostruzione presuntiva del reddito della società. Con riferimento a tale questione, è stato precisato che la definitività dell’accertamento nei confronti della società, dovuta alla mancata impugnazione, non preclude al socio la possibilità di contestare l’effettiva esistenza del maggior reddito accertato in capo alla società stessa.
Infondato è stato, invece, il motivo concernente la violazione dell’art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000, in materia di contraddittorio endoprocedimentale: per i tributi non armonizzati, come l’IRPEF, l’obbligo di contraddittorio sussiste solo nei casi espressamente previsti dalla legge, secondo l’orientamento ribadito dalle Sezioni Unite. Parimenti infondate sono state ritenute le censure in materia di interposizione soggettiva, essendo irrilevante la distinzione tra interposizione fittizia e reale, e quelle relative al raddoppio dei termini di accertamento, per la mancata specifica contestazione, nei gradi di merito, dei presupposti dell’obbligo di denuncia penale.
In accoglimento del secondo e del quarto motivo, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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