Deducibilità dei costi e onere della prova nel processo tributario (Cass. civ. Sez. V n. 13383 del 15.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di deducibilità dei costi, quando l’Amministrazione finanziaria dimostri, anche mediante presunzioni semplici, l’oggettiva inesistenza delle operazioni contestate, spetta al contribuente provare l’effettiva esistenza delle stesse, non potendo tale onere ritenersi assolto con la sola esibizione delle fatture, della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento, di regola utilizzati proprio per far apparire reale un’operazione fittizia. Il giudice del gravame che non esamini gli elementi indiziari offerti dall’Ente impositore e non valuti la completezza delle fatture esibite incorre in un percorso argomentativo non corretto. In presenza di una società in nome collettivo, i redditi vanno imputati ai soci indipendentemente dalla percezione, ai sensi dell’art. 5, comma 1, del Tuir, non essendo estensibile il ragionamento elaborato per le società di capitali a ristretta base sociale.

Il Fatto

A seguito di una verifica fiscale, l’Agenzia delle Entrate notificava a una società in nome collettivo e ai suoi soci gli avvisi di accertamento con cui contestava un maggior reddito ai fini Irpef, Iva e Irap per l’anno 2008, per il mancato riconoscimento di costi deducibili. I contribuenti impugnavano gli atti innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Bari, che riuniva i ricorsi e li accoglieva parzialmente.

L’Amministrazione finanziaria proponeva appello e i contribuenti ricorso incidentale. La Commissione Tributaria Regionale della Puglia accoglieva parzialmente entrambi. Avverso tale decisione l’Agenzia delle Entrate ricorreva per cassazione con tre motivi; gli intimati non proponevano difese nel giudizio di legittimità.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo l’Amministrazione contesta la deducibilità dei costi per lavori eseguiti da terzi e noli passivi, per violazione dell’art. 109 del Tuir e degli artt. 2697 e 2704 cod. civ. La Corte osserva che la CTR ha fondato la propria decisione sull’assenza di elementi idonei a scalfire la documentazione prodotta dai contribuenti, senza però esaminare gli argomenti dell’Ente impositore.

Il percorso argomentativo è invertito: occorre anzitutto verificare se l’Amministrazione abbia fornito la prova, anche presuntiva, dell’inesistenza delle operazioni, ma ciò non è possibile senza analizzare gli elementi indiziari dedotti. Tra questi la Corte richiama l’incompletezza delle fatture e l’assenza di un contratto con una delle società terze.

Una volta assolto l’onere dimostrativo dell’Ente impositore, compete al contribuente la prova contraria della deducibilità dei costi. Sul punto la Corte richiama il principio già espresso da Cass. sez. V, 18.10.2021, n. 28628, nonché il precedente di Cass. sez. V, 7.2.2008, n. 2847. Il primo motivo è quindi fondato.

Con il secondo motivo la Corte accoglie la censura sulla imputazione ai soci del maggior reddito. La CTR ha confuso la fattispecie con quella delle società di capitali a ristretta base sociale. L’art. 5, comma 1, del Tuir dispone che i redditi delle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione, in proporzione alla quota di partecipazione agli utili. Essendo la società una snc, la critica appare corretta.

Anche il terzo motivo è fondato. La motivazione della CTR non consente di comprendere le valutazioni sulle sanzioni relative alla corretta tenuta delle scritture contabili e, in particolare, sulla rispondenza delle fatture alle prescrizioni di legge. La Corte accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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