Assistenza transnazionale e sospensione della riscossione: la domanda contraria (Cass. civ. Sez. V n. 18411 del 05.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di assistenza reciproca tra Stati membri per il recupero di crediti fiscali, la prosecuzione della procedura esecutiva in pendenza della contestazione del credito o del titolo, avviata dinanzi all’autorità dello Stato richiedente, non richiede alcun atto specifico dell’autorità adita diversi dalla domanda contraria proveniente dall’autorità richiedente. La disposizione interna di riferimento, l’art. 6 del d.lgs. n. 69/2003, riproduce la disciplina unionale e non prevede forme o modalità particolari per quella domanda. Ne consegue che la comunicazione con cui l’amministrazione finanziaria italiana dà atto della richiesta di prosecuzione proveniente dall’autorità straniera non ha contenuto impositivo, ma svolge una mera funzione conoscitiva: ad essa non è applicabile l’art. 7 della legge n. 212/2000 e il giudice tributario deve apprezzarla secondo le ordinarie regole in materia di prova.

Il Fatto

Nei confronti di un contribuente è stata promossa la procedura di recupero di un credito fiscale vantato dall’autorità tributaria di un altro Stato membro, con emissione di una cartella di pagamento per IVA e altro relativa al 2009 e notificata l’8.11.2011. Il contribuente ha impugnato l’atto, allegando di aver proposto ricorso dinanzi all’autorità giurisdizionale dello Stato richiedente e chiedendo la sospensione dell’esecuzione ai sensi dell’art. 12 della Direttiva 2008/55/CE.

La Commissione Tributaria Provinciale di Firenze ha accolto l’istanza, rilevando che l’autorità straniera aveva trasmesso la documentazione in forme non regolari. La Commissione Tributaria Regionale della Toscana ha confermato la decisione, osservando che agli atti vi era soltanto una comunicazione dell’Agenzia delle entrate, con cui si dava conto della richiesta di prosecuzione della riscossione, e ritenendola nulla perché riferita a documenti mai messi a disposizione del contribuente né della Commissione, in violazione dello Statuto del contribuente. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo.

La Motivazione della Corte

La Corte ha esaminato la censura di falsa applicazione dell’art. 7 comma 1 della legge n. 212/2000 e la dedotta violazione degli artt. 2697 e 2700 c.c., dell’art. 115 c.p.c. e dell’art. 14 par. 4 della Direttiva 2010/24/UE. La CTR aveva fondato il giudizio di nullità proprio sulla norma statutaria, nella versione applicabile ratione temporis, che impone l’allegazione dell’atto richiamato nella motivazione.

Il Collegio ha ricordato l’orientamento secondo cui quella norma delimita le ragioni deducibili dall’ufficio nella successiva fase contenziosa e consente l’esercizio del diritto di difesa del contribuente, riferendosi all’atto tributario avente contenuto impositivo, anche se non compreso nell’elencazione dell’art. 19 del d.lgs. n. 546/1992. Ha inoltre rilevato che, con la modifica introdotta dall’art. 1 del d.lgs. n. 219/2023, la disposizione è stata espressamente riferita agli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria.

La vicenda è stata quindi inquadrata nell’art. 6 del d.lgs. n. 69/2003, applicabile alle procedure di recupero avviate anteriormente al 1° gennaio 2012 anche dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 149/2012. Tale disposizione prevede che l’interessato contesti il credito o il titolo dinanzi all’organo competente dello Stato richiedente e che l’amministrazione italiana sospenda la procedura esecutiva, salvo domanda contraria della stessa autorità richiedente.

Da qui la conclusione: non è previsto alcuno specifico atto dell’autorità adita per la prosecuzione oltre la domanda contraria. La norma interna riprende la disciplina unionale, che non impone forme o modalità particolari di comunicazione alla parte. La comunicazione dell’amministrazione finanziaria, che dà atto delle determinazioni dell’autorità straniera, non ha dunque contenuto impositivo ma funzione meramente conoscitiva. Il giudice tributario, chiamato ad accertare il fatto che esclude la sospensione, deve valutarla con le ordinarie regole di prova. La sentenza è stata pertanto cassata con rinvio al giudice del merito, in diversa composizione, anche per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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