Riscossione frazionata: la pendenza del giudizio non sospende l’esecuzione dell’intimazione di pagamento (Cass. civ. Sez. 5 n. 5459 del 11.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’intimazione di pagamento emessa ai sensi dell’art. 29, comma 1, lett. a), d.l. n. 78/2010 può essere legittimamente fondata su una sentenza della commissione tributaria regionale non passata in giudicato, in quanto provvisoriamente esecutiva. La pendenza del giudizio di legittimità avverso la pronuncia di merito è irrilevante ai fini della sospensione della riscossione, salvo che sia stato emesso un provvedimento giurisdizionale di sospensione ai sensi dell’art. 47, d.lgs. n. 546/1992. L’art. 68, comma 1, lett. c), del medesimo decreto, nel consentire la riscossione del residuo ammontare determinato nella sentenza della commissione tributaria regionale, costituisce la regola generale in tema di riscossione frazionata durante la pendenza del processo tributario, applicabile anche alle sanzioni.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate notificava a una società un’intimazione di pagamento, emessa ai sensi dell’art. 29, comma 1, lett. a), d.l. n. 78/2010, sulla base di una sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia che aveva definito il giudizio instaurato dal contribuente avverso un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2007. La società impugnava l’intimazione e il giudice di primo grado respingeva il ricorso. Il giudice d’appello, invece, accoglieva l’impugnazione, ritenendo che la sentenza posta a fondamento dell’intimazione non fosse definitiva e che pertanto fosse venuta meno la definitività dell’avviso di accertamento.
Avverso tale sentenza l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo. La società contribuente resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato il motivo di ricorso con cui l’Agenzia delle Entrate lamentava la nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 29, comma 1, lett. a), d.l. n. 78/2010, in combinato disposto con gli artt. 67-bis e 68, d.lgs. n. 546/1992. Il ricorrente sosteneva che i giudici d’appello, in applicazione dell’art. 68, avrebbero dovuto prendere atto degli importi comunque dovuti e confermarne la legittima esecuzione da parte dell’Amministrazione.
La Corte ha ritenuto il motivo fondato, rilevando che l’atto impugnato era stato emesso in base al combinato disposto dell’art. 29 del d.l. n. 78/2010 e dell’art. 68, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 546/1992, il quale prevede il pagamento del tributo per il residuo ammontare determinato nella sentenza della commissione tributaria regionale. La pendenza del giudizio di legittimità avverso l’avviso di accertamento è stata ritenuta irrilevante ai fini della sospensione dell’esecuzione, che può essere disposta solo da un provvedimento giurisdizionale emesso a seguito di istanza ex art. 47, d.lgs. n. 546/1992.
La Suprema Corte ha inoltre precisato che, ai sensi dell’art. 19, d.lgs. n. 472/1997, le disposizioni dell’art. 68, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 546/1992 costituiscono la regola generale in tema di riscossione frazionata durante la pendenza del processo tributario, citando i precedenti di Cass. n. 22997 del 2010, Cass. n. 12791 del 2011, Cass. n. 23784 del 2017 e Cass. n. 32794 del 2018. Tale regime consente la riscossione frazionata anche delle sanzioni prima del passaggio in giudicato della sentenza.
In conclusione, la Corte ha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, per gli ulteriori accertamenti e per la liquidazione delle spese.
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Nota della Redazione
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