Usucapione di servitù di passo e motivazione apparente della sentenza d’appello (Cass. civ. Sez. II n. 13389 del 15.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di usucapione di servitù di passo, la motivazione della sentenza d’appello che escluda il requisito dell’apparenza senza confrontarsi con gli elementi acquisiti in primo grado e con le allegazioni delle parti è apparente e integra il vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., nella lettura restrittiva imposta dalla riformulazione normativa del 2012. Essa è inoltre intrinsecamente contraddittoria quando, riconosciuta l’esistenza di un terrapieno a dislivello e di una fossa di scolo, idonei in astratto a delimitare il percorso, affermi al contempo che il passaggio avveniva in mezzo ai campi. Ne deriva la cassazione con rinvio, perché spetta al giudice di merito accertare in modo oggettivo e adeguatamente motivato tanto il tracciato quanto la sua eventuale delimitazione.

Il Fatto

I titolari di un fondo hanno convenuto in giudizio i confinanti davanti al Tribunale, domandando l’accertamento del confine e la declaratoria di inesistenza di qualsiasi servitù di passo sul proprio terreno, con la cessazione delle turbative e il risarcimento del danno. I convenuti hanno resistito eccependo l’usucapione del diritto di passaggio.

L’istruttoria si è chiusa con il rigetto delle domande principali e l’accoglimento della riconvenzionale, con accertamento dell’avvenuta usucapione. La Corte d’appello, in parziale riforma, ha respinto la domanda di servitù, ordinando il ripristino dello stato dei luoghi e il risarcimento dei danni, sul presupposto che la servitù non fosse apparente e dunque non usucapibile né acquisibile per destinazione del padre di famiglia. Contro questa pronuncia i soccombenti hanno proposto ricorso per cassazione con sei motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto il primo motivo, con cui si denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., identificandolo nel mancato accertamento della proprietà del terreno oggetto dei lavori. Il motivo è respinto: il vizio invocato è incongruo, perché il fatto storico rilevante deve essere considerato nella sua oggettiva esistenza, senza che possano assumere tale rilievo le singole questioni decise, gli elementi di un accadimento complesso o le mere risultanze istruttorie.

Analogo esito negativo tocca il secondo motivo, che lamenta la violazione dell’art. 2697 cod. civ. per avere il giudice d’appello ritenuto provato un danno dominicale sulla sola prospettazione avversaria. La censura chiede in realtà una nuova valutazione del materiale probatorio: la differente lettura delle risultanze istruttorie non può tradursi in un’inammissibile istanza di revisione del convincimento del giudice di merito.

Il terzo motivo è invece accolto e diviene il centro della decisione. La Corte ricostruisce la portata dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., come riformulato dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, convertito in legge n. 134 del 2012. Il sindacato sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale: è denunciabile solo l’anomalia che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante, attinente all’esistenza stessa della motivazione, purché risulti dal testo della sentenza impugnata.

Tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile, restando esclusa la rilevanza del semplice difetto di sufficienza.

Nel caso concreto la Corte rileva che la sentenza d’appello, per escludere l’usucapione, dà atto dell’esistenza di un terrapieno a dislivello e di una fossa di scolo, elementi idonei a delimitare l’ambito del percorso, ma assume poi che il passaggio avveniva in mezzo ai campi. La motivazione risulta così sostanzialmente apparente e intrinsecamente contraddittoria, perché non dà conto degli elementi contenuti nella sentenza di primo grado né di quelli allegati dai ricorrenti. Sarebbe stato necessario accertare in modo oggettivo e maggiormente motivato il tracciato e la sua eventuale delimitazione.

La Corte accoglie quindi il terzo motivo, rigetta il primo e il secondo, dichiara assorbiti il quarto, il quinto e il sesto, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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