Inammissibile il ricorso che sollecita una diversa lettura delle prove (Cass. civ. Sez. I n. 35016 del 31.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che, in relazione all’art. 360, comma 2, n. 5, cod. proc. civ., si limiti a sollecitare una diversa ricostruzione dei fatti e un’alternativa rilettura del materiale probatorio è inammissibile. La censura che contesti la valenza probatoria di un documento deve essere corredata dalla trascrizione del contenuto dello stesso, o almeno della parte significativa, in ossequio al principio di autosufficienza e specificità del ricorso. Parimenti inammissibile è il motivo che riproponga in modo apodittico le doglianze già svolte in appello, senza confrontarsi con le affermazioni del giudice di merito. Nel giudizio di legittimità resta precluso il riesame del fatto, quando la valutazione compiuta dal giudice d’appello sia sorretta da argomentazioni non superate da specifiche e documentate censure.

Il Fatto

Un Comune, dopo essere rimasto soccombente in un giudizio promosso dalla società promotrice di un progetto di project financing e averle corrisposto l’importo di € 172.337,00 per le spese di predisposizione, ha convenuto in giudizio la concessionaria subentrata nel rapporto per ottenere il rimborso di quella somma. Il Tribunale ha accolto la domanda; la Corte d’Appello, in parziale accoglimento dell’appello della concessionaria, ha ridotto l’importo dovuto ad € 141.024,16, oltre interessi legali.

La concessionaria ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, deducendo l’omessa e contraddittoria motivazione e la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., nella parte in cui il giudice d’appello avrebbe ritenuto provata la partecipazione della promotrice alla procedura negoziata e l’insussistenza dell’obbligo di consegna del progetto in forma editabile. Il Comune ha resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

I due motivi, esaminati unitariamente per connessione delle questioni, sono stati dichiarati inammissibili. La Corte territoriale aveva accertato che la promotrice aveva effettivamente partecipato alla procedura negoziata di cui all’art. 155 del d.lgs. n. 163/2006, vigente ratione temporis, desumendo la circostanza dalla determinazione comunale e dalla convenzione disciplinante la concessione. Su questo presupposto di fatto si fondava il riconoscimento del diritto al rimborso delle spese in favore del promotore non aggiudicatario.

Il giudice d’appello aveva inoltre escluso che la disciplina applicabile prevedesse, in capo al promotore, l’obbligo di consegnare il progetto preliminare in formato editabile, con la conseguenza che tale consegna non costituiva presupposto per la corresponsione del rimborso. Entrambe le statuizioni erano sorrette da una motivazione plausibile e non contraddittoria.

La ricorrente, quanto al primo profilo, si è limitata a svolgere censure di merito, sollecitando una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella operata dal giudice d’appello. In particolare ha affermato che dai documenti non emergeva la partecipazione della promotrice alla procedura, ma solo il suo invito, senza però trascrivere il contenuto dei documenti o la parte significativa degli stessi.

La Corte ha richiamato i principi di autosufficienza e specificità del ricorso, ribaditi dai precedenti Cass. n. 13625/2019 e Cass. n. 28184/2020, secondo cui chi censura la valutazione probatoria deve individuare e riportare il contenuto del documento su cui il ricorso si fonda. Quanto alla seconda censura, relativa al preteso obbligo di consegna del progetto in formato editabile, la ricorrente ha riproposto in modo apodittico le doglianze già svolte in appello, senza confrontarsi con le affermazioni del giudice di merito.

Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile. La ricorrente è stata condannata alle spese processuali, liquidate in € 6.700,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie del 15% e accessori di legge. La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento del contributo unificato ulteriore ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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