Rinuncia al ricorso e accettazione della controparte estinguono il giudizio (Cass. civ. Sez. III n. 8046 del 25.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di cassazione la rinuncia al ricorso, depositata con procura speciale, determina l’estinzione del processo quando intervenga l’accettazione della controparte, senza che rilevi l’esame dei motivi di impugnazione. L’estinzione consegue all’effetto dismissorio della rinuncia accettata e preclude ogni pronuncia sul merito del ricorso. Alla dichiarazione di estinzione non segue condanna alle spese se nessuna parte le abbia richieste.
Il Fatto
La società Sen s.r.l. in liquidazione aveva convenuto in giudizio il terzo acquirente di un immobile per ottenere la revocatoria dell’acquisto. Il convenuto si era costituito chiedendo, in via riconvenzionale trasversale nei confronti dell’alienante, la cancellazione della trascrizione ancora sussistente sul cespite.
Il Tribunale aveva accolto la domanda riconvenzionale e respinto quella principale. La Corte d’appello di Venezia, con sentenza n. 566/2022, aveva riformato la decisione, affermando la sussistenza della consapevolezza del pregiudizio in capo all’acquirente sulla base di prova indiziaria. Il ricorrente ha impugnato la sentenza con due motivi. Nelle more del giudizio di legittimità è intervenuta la rinuncia al ricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte prende atto che il ricorrente ha depositato rinuncia al ricorso in data 15.12.2023, munito di nuova procura speciale. Inizialmente non risultava l’accettazione della controparte.
In data 19.12.2023 è giunta l’accettazione della controricorrente. Si perfeziona così il presupposto processuale che consente la definizione del giudizio in via anticipata, senza esame dei motivi proposti.
La Corte dichiara pertanto estinto il giudizio per rinunzia. La definizione non lascia spazio ad alcuna valutazione nel merito dei due motivi, incentrati sulla violazione dell’art. 2901 cod. civ. e sul rilievo degli artt. 2727 e 2729 cod. civ. e 116 cod. proc. civ. in tema di presunzioni.
Quanto alle spese, la Corte non dispone alcuna condanna, non essendo stata formulata richiesta dalle parti. La decisione è così integralmente assorbita dall’effetto estintivo della rinuncia accettata.
Nota della Redazione
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