Interruzione del processo, conoscenza legale dell’evento e costituzione del nuovo difensore (Cass. civ. Sez. I n. 13386 del 15.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di interruzione del processo, il termine perentorio di tre mesi per la prosecuzione o la riassunzione decorre non dalla data dell’evento interruttivo, ma dal giorno in cui le parti ne abbiano avuto conoscenza legale. Tale conoscenza non coincide con una qualsiasi notizia acquisita aliunde: occorre una dichiarazione, notificazione o certificazione rappresentativa dell’evento, assistita da fede privilegiata. Una comunicazione privata, inviata da un soggetto estraneo alla controversia, è esterna al processo e priva di rilevanza giuridico-processuale. La costituzione in prosecuzione con nuovo difensore, avvenuta prima della dichiarazione dell’evento interruttivo, previene l’interruzione e ne impedisce il verificarsi.

Il Fatto

Il Fallimento di una società e del socio illimitatamente responsabile aveva proposto domanda di insinuazione tardiva, ex art. 89 d.lgs. n. 385/1993, al passivo della liquidazione coatta amministrativa di una banca, per un credito a titolo di ripetizione di somme corrisposte in forza di clausole contrattuali nulle. Il Tribunale aveva respinto la domanda.

Sul gravame, la Corte d’Appello dichiarò l’estinzione del giudizio, ritenendo che la curatela si fosse costituita per la prosecuzione con nuovo difensore oltre il termine di tre mesi dalla conoscenza del fatto interruttivo, identificato nella morte del procuratore. Il Fallimento ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo.

La Motivazione della Corte

Il motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 299, 301, 302 e 305 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. La ricorrente sostiene che il dies a quo del termine trimestrale decorra dalla conoscenza dell’evento interruttivo acquisita mediante atti e fatti processuali, non attraverso vicende esterne al processo.

La Corte muove dall’art. 305 cod. proc. civ., che impone la prosecuzione o riassunzione entro tre mesi dall’interruzione, a pena di estinzione. Ricorda che la Consulta, con due sentenze additive, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della disposizione nella parte in cui fa decorrere il termine dalla data dell’interruzione anziché dalla conoscenza dell’evento (Corte cost. sent. n. 139/1967 e n. 159/1971).

Su tale base, la Corte richiama il proprio orientamento: il termine decorre dal giorno della conoscenza effettiva del fatto interruttivo (Cass. n. 3725/2006). Non basta la sola conoscenza dell’evento da parte del curatore: occorre anche quella dello specifico giudizio su cui l’effetto interruttivo è destinato a operare. La conoscenza deve essere legale, acquisita per dichiarazione, notificazione o certificazione assistita da fede privilegiata (Cass. n. 14691/1999, n. 5650/2013, n. 25831/2017 e n. 10594/2019); non è sufficiente una conoscenza aliunde.

Sono state qualificate come conoscenza legale l’informazione resa in udienza mediante nota scritta depositata in telematico nell’udienza cartolare (Cass. n. 16797/2022), la conoscenza acquisita dal notificante tramite la relata di notifica che attesta il decesso del procuratore (Cass. n. 25831/2017) e la notifica alla controparte di un atto contenente la notizia dell’evento.

La Corte distrettuale ha errato nel considerare conoscenza legale la notizia del decesso pervenuta al curatore mediante pec inviata dal figlio del difensore, soggetto estraneo alla controversia. Si tratta di una comunicazione privata, esterna al processo, priva di rilevanza giuridico-processuale e non assistita da fede privilegiata. La costituzione in prosecuzione con nuovo difensore è avvenuta prima della dichiarazione dell’evento e ha quindi prevenuto l’interruzione: la Corte richiama il principio per cui, in caso di sostituzione del difensore deceduto effettuata con il primo atto utile, la rituale costituzione del nuovo difensore impedisce l’interruzione (Cass. n. 25596/2015). Il ricorso è pertanto accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte d’Appello, in diversa composizione, per l’esame del merito e la regolamentazione delle spese.

Nota della Redazione

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