Acquirente che accetta lo stato di fatto non invoca costi di smaltimento (Cass. civ. Sez. I n. 13420 del 15.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure fallimentari, le domande di ammissione al passivo dei crediti sopravvenuti alla dichiarazione di fallimento devono essere presentate nel termine di un anno a decorrere dal momento in cui si verificano le condizioni per partecipare al concorso. Quando però l’acquirente di un compendio immobiliare in procedura competitiva abbia acquistato nello stato di fatto e di diritto in cui l’immobile si trovava, con piena consapevolezza dell’esistenza di rifiuti da smaltire e senza alcuna garanzia al riguardo, la questione della decorrenza del termine perde rilievo: l’accettazione dell’acquisto senza condizioni sorregge di per sé il rigetto dell’opposizione. È inammissibile, per difetto di aderenza alla ratio del provvedimento, il motivo che censuri la sola decorrenza del termine omettendo il dato fattuale dirimente.
Il Fatto
Una società acquirente ha rilevato un immobile nell’ambito di una vendita a evidenza pubblica bandita dal fallimento di un’altra società, la cui attività aveva a oggetto il recupero di rifiuti non pericolosi. Il bando era corredato da una relazione estimativa che documentava la presenza di giacenze e materiali di scarto, nonché le contestazioni avanzate dall’affittuaria del ramo d’azienda.
Dopo l’acquisto, la società ha presentato domanda di ammissione tardiva al passivo, in prededuzione, per l’importo delle spese di asporto e smaltimento dei rifiuti. Il giudice delegato ha escluso il credito per insussistenza delle giustificazioni del ritardo. L’opposizione proposta è stata respinta dal Tribunale, con decreto che ha rilevato l’acquisto nello stato di fatto e di diritto e la mancanza di garanzie del fallimento sullo smaltimento. Contro il decreto è stato proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo deduceva violazione dell’art. 101 legge fall. e l’errata individuazione del dies a quo per il calcolo del termine di presentazione della domanda. Secondo la ricorrente, i rifiuti dovevano qualificarsi come beni aziendali fino all’abbandono dell’immobile da parte dell’affittuaria, cosicché il termine annuale sarebbe dovuto decorrere da tale data e non dall’acquisto.
La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile perché non aderente alla complessiva ratio del provvedimento. Il Tribunale non si era limitato a fissare il termine, ma aveva accertato che l’immobile era stato acquistato nello stato di fatto e di diritto in cui si trovava, senza prestazione di garanzie e con documentata esposizione dei problemi attinenti all’azienda e alla presenza di rifiuti.
Dall’accertamento di fatto emergeva che al bando era allegata una relazione estimativa che evidenziava la locazione a una società morosa, lo scioglimento del contratto e le contestazioni dell’affittuaria sull’esistenza dei materiali di scarto. Nell’atto di trasferimento il fallimento aveva ribadito di vendere senza assumere alcuna garanzia in ordine allo smaltimento dei materiali esistenti.
Il giudice del merito aveva richiamato l’orientamento secondo cui le domande di ammissione al passivo dei crediti sopravvenuti devono essere presentate entro un anno dal verificarsi delle condizioni per partecipare al concorso. La critica della ricorrente era però parziale, perché confliggeva con il dato fattuale risolutivo: la presenza dei rifiuti era stata rappresentata sin dall’avvio della procedura competitiva, alla quale la società aveva partecipato in piena consapevolezza dello stato locativo, dell’esistenza dei materiali e delle contestazioni.
La Corte ha qualificato tale aspetto come dirimente: la questione del carattere tardivo o ultratardivo della domanda perdeva importanza. La ratio del decreto risiedeva nell’affermazione che l’acquirente aveva accettato l’acquisto senza condizioni sullo smaltimento, affermazione non censurata e di per sé idonea a sorreggere il rigetto dell’opposizione, a prescindere dalla decorrenza del termine. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di una vera critica al provvedimento.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.