Accertamento analitico e divieto per il contribuente di invocare il metodo induttivo (Cass. civ. Sez. V n. 13422 del 15.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Non esiste una regola generale che imponga all’Amministrazione finanziaria di privilegiare sempre e comunque l’accertamento analitico quale garanzia di maggiore certezza. Qualora, pur in presenza delle condizioni che legittimerebbero l’adozione di un accertamento induttivo a norma del comma 2 dell’art. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973, la rettifica sia stata operata con metodo analitico ai sensi del comma 1 della medesima disposizione, il contribuente non ha titolo per dolersi dell’emissione nei suoi confronti di un accertamento analitico invece che induttivo o sintetico. La scelta del metodo non integra di per sé un vizio dell’atto, né un obbligo dell’Ufficio di disattendere la documentazione ufficiale, che resta il termine di raffronto rispetto alla ricostruzione del reddito operata aliunde.
Il Fatto
Una società contribuente impugnava un avviso di accertamento notificatole per IRES, IRAP e IVA 2014. La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva parzialmente il ricorso. Proponevano appello la società, quanto ai profili di soccombenza, e l’Ufficio, in via incidentale, quanto ai rilievi annullati.
Con la sentenza poi impugnata la Commissione Tributaria Regionale del Lazio rigettava ambedue le impugnazioni, confermando la pronuncia di primo grado. La società ricorreva in Cassazione con un unico motivo; l’Amministrazione finanziaria depositava unicamente atto di costituzione in vista dell’udienza.
La Motivazione della Corte
Il ricorso era affidato a un solo motivo, ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.. La ricorrente contestava alla Commissione Tributaria Regionale di avere autonomamente seguito la strada dell’accertamento analitico, calcolando la base imponibile come sommatoria dei saldi negativi di cassa, in spregio alla domanda dell’Ufficio. Per effetto di alcune registrazioni in date errate, la base imponibile avrebbe dovuto essere di euro 10.309,00 e non di euro 40.559,00.
La Corte dichiara il motivo inammissibile, perché nel concreto propone una doglianza di puro merito, il cui esame è precluso in sede di legittimità.
Nel merito, la Suprema Corte affronta la questione della legittimità della tipologia di accertamento concretamente utilizzata. Esclude che esista una regola generale volta a privilegiare sempre e comunque il metodo analitico. L’eventuale assoluta inattendibilità delle scritture contabili giustifica il ricorso al metodo induttivo, ma ciò non fa sorgere in capo all’Ufficio alcun obbligo di disattendere la documentazione ufficiale, che costituisce comunque il termine di raffronto rispetto alla ricostruzione del reddito effettuata aliunde, secondo il richiamato principio di Cass. 6 ottobre 2005, n. 20837. Nel medesimo senso è richiamata Cass. 17 gennaio 2013, n. 1122.
Ne deriva il principio per cui, quando la rettifica sia stata operata con metodo analitico ai sensi del comma 1 dell’art. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973, il contribuente non può dolersi dell’emissione di un accertamento analitico in luogo di uno induttivo o sintetico. Il ricorso è quindi rigettato.
Non vi è statuizione sulle spese di lite, stante la mancata formale costituzione dell’Amministrazione finanziaria. La Corte dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Nota della Redazione
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