Interesse ad agire nell’impugnazione dell’estratto di ruolo verifica d’ufficio (Cass. civ. Sez. V n. 13723 del 16.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
La verifica della sussistenza dell’interesse ad agire del ricorrente, inteso come interesse giuridicamente tutelabile e identificabile nella concreta utilità derivante dalla rimozione del provvedimento impugnato, può essere compiuta dal giudice anche d’ufficio, in ogni stato e grado del giudizio. Ne deriva la legittimità della sentenza di appello che, indipendentemente da una specifica eccezione di parte, prenda atto della regolare notificazione delle cartelle di pagamento impugnate e dichiari l’inammissibilità dell’impugnazione dell’estratto di ruolo per difetto di interesse. L’estratto di ruolo non è autonomamente impugnabile, non essendo previsto tra gli atti impugnabili, e tale regola opera anche nei processi pendenti in forza dell’art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602/1973.

Il Fatto

Il contribuente aveva impugnato davanti alla Commissione tributaria provinciale di Napoli un estratto di ruolo concernente sette cartelle di pagamento, due delle quali relative a tributi doganali per gli anni d’imposta 2005 e 2006. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli propose appello e la Commissione tributaria regionale della Campania, con la sentenza impugnata, accolse il gravame, rilevando la regolare notifica delle cartelle e conseguentemente l’inammissibilità dell’impugnazione dell’estratto di ruolo.

Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo, deducendo la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

La Motivazione della Corte

Con l’unico motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., sostenendo che il giudice di appello avrebbe dichiarato l’inammissibilità del ricorso originario per difetto di interesse attuale e concreto a ricorrere, ossia per una ragione mai prospettata dall’appellante, che si era limitato a chiedere l’accertamento della validità degli atti emessi dall’Ufficio.

Il motivo è infondato. La Corte afferma che la verifica della sussistenza dell’interesse ad agire può essere compiuta dal giudice anche d’ufficio, in ogni stato e grado del giudizio. A sostegno richiama Cass. S.U. n. 12637 del 19/05/2008 e Cass. n. 3991 del 18/02/2020.

Ne deriva la legittimità della sentenza della Commissione tributaria regionale che, indipendentemente da una specifica eccezione di parte, ha preso atto della regolare notificazione delle cartelle impugnate e ha ritenuto l’assenza dell’interesse del ricorrente all’impugnazione dell’estratto di ruolo, in applicazione dell’insegnamento di Cass. S.U. n. 19704 del 02/10/2015. Il giudice di merito non ha quindi introdotto una ragione estranea al thema decidendum, ma ha esercitato un potere officioso che non richiede la sollecitazione della parte.

La Corte segnala inoltre, in ogni caso, che l’estratto di ruolo non avrebbe potuto essere impugnato dal ricorrente anche in applicazione dell’art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602/1973, introdotto dall’art. 3 bis del d.l. n. 146/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 215/2021, disposizione che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, è applicabile ai processi pendenti (Cass. S.U. n. 26283 del 06/09/2022).

Il ricorso è rigettato e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in euro 2.500,00 oltre alle spese di prenotazione a debito. Sussistono i presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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