Accisa gasolio, il FAP non muta la categoria Euro del veicolo (Cass. civ. Sez. V n. 6894 del 14.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di agevolazioni sulle accise del gasolio per autotrazione, l’art. 7, paragrafi 2 e 3, della Direttiva 2003/96/CE non osta a una normativa nazionale che escluda dal regime agevolato i veicoli di categoria euro 2 o inferiore. Il legislatore dell’Unione ha lasciato agli Stati membri un margine di discrezionalità in materia di accise, limitandosi a fissare livelli minimi di tassazione, e la nozione di “gasolio commerciale utilizzato come propellente” non può essere oggetto di interpretazione estensiva. Ne consegue che il credito d’imposta previsto dall’art. 1, comma 645, della legge n. 208 del 2015 e, successivamente, dall’art. 24-ter del d.lgs. n. 504 del 1995 si applica unicamente ai veicoli catalogati nelle categorie Euro indicate dalla legge. È irrilevante, ai fini della determinazione della categoria di appartenenza, l’installazione successiva di un filtro antiparticolato omologato, che non determina una variazione della categoria di omologazione originaria del mezzo.
Il Fatto
Una società, incorporante altra società, presentava istanza di rimborso dell’accisa sul gasolio per autotrazione in relazione a veicoli immatricolati come Euro 2 sui quali era stato installato un filtro antiparticolato, al fine di contenere le emissioni e poter circolare nelle zone urbane. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli negava il rimborso. La società impugnava il diniego davanti alla Commissione tributaria provinciale, che rigettava il ricorso; la Commissione tributaria regionale della Lombardia, sez. staccata di Brescia, respingeva l’appello con la sentenza qui impugnata. La contribuente proponeva allora ricorso per cassazione, affidato a due motivi, mentre l’Agenzia resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
I due motivi di ricorso denunciano, sotto profili in parte coincidenti, la falsa applicazione della normativa eurounitaria in materia di categorie Euro e la violazione dell’art. 7 della Direttiva 2003/96/CE, per avere il legislatore interno ristretto la nozione unionale di gasolio commerciale attraverso ulteriori requisiti. La ricorrente prospettava anche, in subordine, istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia ai sensi dell’art. 267 TFUE.
La Corte muove dalla giurisprudenza unionale secondo cui gli Stati membri dispongono di un margine di discrezionalità in materia di accise. La Direttiva 2003/96/CE non realizza un’armonizzazione totale delle aliquote, ma fissa soltanto livelli minimi di tassazione; l’art. 7, par. 2, si limita a prevedere la facoltà, per gli Stati, di introdurre una tassazione differenziata tra uso commerciale e non commerciale del gasolio, senza imporre alcunché.
Richiamata la sentenza della Corte di giustizia del 30 gennaio 2020, causa C-513/18, i giudici di legittimità osservano che il legislatore nazionale, nell’esercizio di tale discrezionalità, può subordinare l’agevolazione a interessi ritenuti rilevanti, come l’esigenza di incentivare il rinnovo del parco veicoli a fini di contenimento dell’inquinamento. La nozione di gasolio commerciale non è dunque direttamente vincolante per lo Stato italiano.
Venendo al merito, il Collegio conferma l’orientamento già espresso (Cass. n. 25002 del 2023): l’indicazione “veicoli di categoria euro 2 o inferiore” si riferisce alla categoria di omologazione originaria, rappresentativa della complessiva condizione ambientale del mezzo, e non rileva l’installazione successiva di sistemi di riduzione del particolato. L’art. 5 del d.m. 25 gennaio 2008, n. 39, pur determinando un inquadramento in fascia ambientale superiore ai fini dell’inquinamento da particolato, non incide sul beneficio fiscale.
Il giudice di merito ha quindi fatto buon governo dei principi richiamati, ritenendo legittimo il diniego di rimborso per i veicoli immatricolati Euro 2 dotati di FAP. Non ravvisandosi alcun contrasto tra normativa comunitaria e italiana, la Corte esclude i presupposti per il rinvio pregiudiziale e rigetta il ricorso, con condanna della ricorrente alle spese processuali.
Nota della Redazione
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