Ferie del dipendente pubblico subordinate all’autorizzazione del datore (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 14006 del 20.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
La fruizione delle ferie da parte del lavoratore, a prescindere dall’avvenuta maturazione del relativo diritto, è subordinata all’autorizzazione del datore di lavoro, nella prospettiva del contemperamento con le esigenze di servizio. Tale principio, consolidato, trova applicazione anche nel pubblico impiego, ove la richiesta di godimento avanzata con margine temporale insufficiente a consentire la riorganizzazione dell’ente configura assenza ingiustificata. Non è decisiva, ai fini della configurazione di una condotta contraria a correttezza e buona fede del datore, la circostanza che la richiesta sia stata presentata in prossimità della cessazione dell’anno di maturazione, restando l’esigenza di reintegro delle energie psicofisiche subordinata al bilanciamento con le ragioni organizzative del servizio.
Il Fatto
Una dipendente pubblica, inquadrata in categoria C con mansioni di istruttore amministrativo tecnico contabile, impugna davanti al giudice del lavoro la sanzione disciplinare della multa di quattro ore di retribuzione irrogatale dal Comune datore per essersi assentata dal servizio fruendo delle ferie, pur maturate, in assenza di autorizzazione.
La lavoratrice chiede inoltre la condanna dell’ente al risarcimento del danno, riconducendo la complessiva condotta datoriale a una ipotesi di mobbing. Il Tribunale adito rigetta la domanda e la Corte d’Appello di Napoli, con sentenza del 09.04.2019, conferma la decisione. La lavoratrice propone quindi ricorso per cassazione, affidandolo a due motivi, cui il Comune resiste con controricorso.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 10, d.lgs. n. 66/2003, degli artt. 32, 38 e 41 Cost. nonché degli artt. 2087, 1374 e 2109 c.c., lamentando che la Corte territoriale avrebbe indebitamente fatto prevalere le prerogative datoriali sui diritti alla salute e alla sicurezza del dipendente, fino ad ammettere la compressione del diritto alle ferie sino al suo annullamento.
Con il secondo motivo la ricorrente deduce il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, imputando alla Corte di appello di non aver considerato che la richiesta di ferie era stata avanzata solo alla cessazione dell’anno di maturazione, con finalità di reintegro delle proprie energie psicofisiche, e che nessuna esigenza organizzativa era stata invocata dal Comune a giustificazione del proprio comportamento omissivo.
La Corte tratta congiuntamente i due motivi, per la loro stretta connessione, e li ritiene infondati. Richiama il principio di diritto consolidato secondo cui la fruizione delle ferie, a prescindere dalla loro maturazione, è subordinata all’autorizzazione del datore di lavoro, nella prospettiva del contemperamento con le esigenze di servizio.
Su tale premessa, la Corte esclude la decisività della sequenza di circostanze di fatto invocata dalla ricorrente per sostenere la tesi contraria dell’imputabilità all’ente della violazione degli obblighi di correttezza e buona fede. La richiesta, presentata con meno di ventiquattro ore di anticipo, non consentiva alcuna riorganizzazione del servizio. Il denunciato mobbing, inoltre, era stato solo genericamente allegato e non provato.
Il ricorso è dunque rigettato, con condanna della parte ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e con attribuzione dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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