Appalto, conversione del termine nullo e responsabilità dei subentranti (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 20701 del 22.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di appalto di servizi, la mancata prova scritta dell’apposizione del termine e delle relative ragioni rende nullo il contratto a termine, con conversione in rapporto a tempo indeterminato ex tunc dalla stipula del primo contratto illegittimo. Tale conversione, pur avendo natura dichiarativa, non estende automaticamente la responsabilità alle imprese subentranti nell’appalto, poiché l’obbligo di assunzione del personale in forza presso l’azienda cessante discende dall’art. 6 CCNL di categoria, della cui applicazione la sentenza deve dare conto, accertando i presupposti concreti. La responsabilità solidale dei subentranti, anche per le pretese risarcitorie, esige una motivazione che illustri il criterio logico del relativo accertamento.
Il Fatto
La controversia origina dall’impugnazione di tre lavoratori, già addetti ad attività di pulizia, manutenzione e raccolta rifiuti per il Comune di Agerola, i quali avevano convenuto davanti al giudice del lavoro la società affidataria del servizio e le cooperative subentrate nella gestione dell’appalto. Il Tribunale di Napoli aveva dichiarato l’estinzione del giudizio; la Corte d’appello di Napoli, accogliendo l’impugnazione, ha dichiarato la nullità dei contratti a termine e la sussistenza di distinti rapporti a tempo indeterminato, con condanna delle società al pagamento di un’indennità risarcitoria pari a dodici mensilità.
Avverso tale pronuncia hanno proposto ricorso principale e successivi la società subentrante e le cooperative, con ricorsi poi riuniti. I lavoratori hanno resistito con controricorsi.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta in via preliminare il tema dell’unicità del processo di impugnazione, ribadendo il principio secondo cui, dopo la notificazione della prima impugnazione contro la medesima sentenza, le altre vanno proposte in via incidentale; la forma dell’atto autonomo non è essenziale e opera la conversione in ricorso incidentale, con riunione dei procedimenti.
Quanto ai motivi sulle modalità di riassunzione dopo l’interruzione del processo, il Collegio richiama le Sezioni Unite n. 12154 del 2021: il termine per la riassunzione non decorre dall’evento interruttivo, ma dal momento in cui la dichiarazione giudiziale dell’interruzione è portata a conoscenza legale delle parti. Nella specie il termine non era ancora decorso; non giova l’opposta deduzione, mancando la prova della notificazione anteriore del documento alle altre parti. Sulla notifica al commissario liquidatore, la Corte conferma la validità dell’esecuzione presso il legale rappresentante ai sensi dell’art. 145 cod. proc. civ., valorizzando le ricevute di accettazione e consegna telematiche.
Sul merito, i motivi dei subentranti sono fondati. La Corte ricorda che la violazione degli obblighi in materia di ammissione delle prove è deducibile solo se il giudice abbia posto a fondamento decisioni prove non dedotte, secondo Sezioni Unite n. 20867 del 2020. Il giudice di merito ha correttamente applicato l’art. 1 d.lgs. n. 368/2001 nella versione applicabile, con la conseguente nullità dei contratti privi di forma scritta e delle ragioni giustificatrici.
Tuttavia la Corte rileva il deficit motivazionale: la sentenza impugnata ha ritenuto le subentranti automaticamente responsabili senza illustrare il percorso logico, né ha dato conto dell’art. 6 CCNL che configura il diritto soggettivo del lavoratore all’assunzione “ex novo” presso l’impresa subentrante; tale previsione ha efficacia cogente, ma i presupposti applicativi non risultano accertati. La conversione opera retroattivamente, ma non estende in via automatica la responsabilità di tutte le imprese.
La Corte conferma altresì che la tutela ex art. 1676 cod. civ. e art. 29 d.lgs. n. 276/2003 opera anche nei confronti del subcommittente, ma non consente di presumere la responsabilità solidale delle subentranti senza verifica delle modalità di svolgimento del rapporto. La censura di omessa motivazione è pertanto accolta; gli ulteriori motivi restano assorbiti. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione.
Nota della Redazione
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