Appello, specificità dei motivi e onere di risposta nel merito (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 15290 del 09.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Gli artt. 342 e 434 cod. proc. civ., nel testo risultante dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla legge n. 134 del 2012, richiedono che l’impugnazione contenga, a pena di inammissibilità, la chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza gravata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti le ragioni del primo giudice. Non occorrono forme sacramentali né un progetto alternativo di decisione, restando il giudizio d’appello una revisio prioris instantiae. Il motivo che, pur riproducendo le difese di primo grado, individui i passaggi censurati e li contesti in modo articolato non è inammissibile per difetto di specificità: il giudice d’appello che lo dichiari tale deve essere censurato e la parte ricorrente ha l’onere di dimostrare che il motivo possedeva i requisiti richiesti.

Il Fatto

Il Tribunale di Catania, con sentenza n. 2535/19, aveva accertato il diritto di una dirigente scolastica ad essere nominata presso una delle sedi indicate nell’istanza di partecipazione alla procedura di mobilità per l’anno scolastico 2012/2013, a percepire le differenze retributive e ad ottenere la ricostruzione della carriera, condannando l’Amministrazione al risarcimento del danno patrimoniale. Il criterio seguito dall’Amministrazione era stato ritenuto illegittimo per violazione del criterio meritocratico, avendo attribuito la preferenza a personale con minore anzianità di servizio coinvolto nelle operazioni di fusione e accorpamento delle istituzioni scolastiche sottodimensionate.

Le Amministrazioni proposero appello principale e la dirigente appello incidentale. La Corte d’appello di Catania, con sentenza n. 1490/22, accolse in parte entrambi i gravami, rideterminando la somma dovuta ed escludendo il diritto alle differenze retributive richieste. Avverso tale pronuncia le Amministrazioni hanno proposto ricorso per cassazione, articolando un unico motivo di violazione e falsa applicazione degli artt. 342 e 434 cod. proc. civ.

La Motivazione della Corte

Il motivo è fondato. La Corte muove dal principio secondo cui gli artt. 342 e 434 cod. proc. civ. impongono all’appellante di individuare con chiarezza le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata e di affiancare alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti le ragioni del primo giudice, senza che siano necessarie formule sacramentali o un progetto alternativo di decisione, trattandosi pur sempre di revisio prioris instantiae. Il riferimento è alle Sezioni Unite n. 36481 del 13 dicembre 2022.

Da tale premessa la Corte trae la conseguenza processuale: ove il giudice d’appello abbia dichiarato inammissibile un motivo di gravame per difetto di specificità, la parte soccombente che ricorra in cassazione, per impedire il passaggio in giudicato della pronuncia sul punto, deve denunziare l’errore e dimostrare che il motivo possedeva i requisiti dell’art. 342 cod. proc. civ., secondo il richiamo a Sez. III n. 18776 del 4 luglio 2023.

La Corte richiama poi il principio per cui la deduzione dell’inammissibilità dell’appello, integrando error in procedendo, legittima il potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, ma presuppone l’ammissibilità del motivo di censura ai sensi dell’art. 366, comma 1, nn. 4 e 6, cod. proc. civ., da modulare secondo criteri di sinteticità e chiarezza in conformità alla sentenza CEDU del 28 ottobre 2021, causa Succi e altri c/Italia, salvaguardando la funzione nomofilattica e il diritto di accesso al giudice (Sez. L n. 3612 del 4 febbraio 2022).

Nel caso concreto, la corte territoriale aveva dichiarato inammissibile il primo motivo di appello sostenendo che nessuna censura fosse stata avanzata sul punto e che il Ministero si fosse limitato a ribadire la correttezza del proprio operato. La lettura degli atti di appello dimostra però una realtà diversa: le Amministrazioni avevano riportato il passaggio della decisione di primo grado e lo avevano contestato con articolate doglianze, richiamando la violazione dell’art. 19 del d.lgs. n. 165 del 2001, le disposizioni del CCNL Area V del 15.7.2010 e dell’art. 11 del CCNL dell’11.4.2006, nonché la nota ministeriale prot. n. 4488 del 13.6.2012, evidenziando la diversità delle fasi di mobilità e l’irrilevanza dell’anzianità al di fuori di ciascuna fase.

Si trattava di contestazioni complesse e articolate che, pur riproducendo in sostanza le difese di primo grado, imponevano alla corte una risposta nel merito. Nessuna disposizione del codice impedisce all’appellante di ribadire la correttezza del proprio operato, e il richiamo dei criteri della contrattazione collettiva precludeva una pronuncia di inammissibilità. Il ricorso è quindi accolto e la sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Catania, che deciderà nel merito e in ordine alle spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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