Regolamento di competenza inammissibile contro i provvedimenti di gestione dell’esecuzione (Cass. civ. Sez. I n. 14101 del 21.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Avverso il provvedimento con cui il giudice dell’esecuzione, nell’esercizio dei poteri di gestione dello svolgimento del processo esecutivo, affermi o neghi la propria competenza quale giudice dell’esecuzione, è proponibile soltanto l’opposizione agli atti esecutivi, e non il regolamento di competenza, che va dichiarato inammissibile. Non viene infatti in discussione la potestas iudicandi, ma l’osservanza delle norme che attengono al regolare svolgimento del processo esecutivo, cioè al quomodo dell’esecuzione forzata. Ne consegue che è inammissibile anche il regolamento richiesto d’ufficio per risolvere un conflitto tra giudici dell’esecuzione sull’individuazione del giudice competente per l’esecuzione forzata.

Il Fatto
La vicenda muove da un’opposizione a precetto proposta dalla debitrice davanti al Tribunale di Milano, dopo che il credito era stato ceduto a una banca. Il Tribunale di Milano declinava la competenza in favore del Tribunale di Monza e il provvedimento non veniva impugnato. Nel frattempo la banca promuoveva esecuzione forzata davanti al Tribunale di Firenze, dove era ubicato l’immobile pignorato, senza menzionare l’opposizione pendente e indicando nell’istanza di vendita che il termine dilatorio era decorso inutilmente.

La debitrice chiedeva allora al giudice dell’esecuzione di Firenze di dichiarare la propria incompetenza e di cancellare la procedura dal ruolo, per essere la causa di opposizione radicata davanti al Tribunale di Monza. Il giudice dell’esecuzione rigettava l’istanza, richiamando l’ubicazione dell’immobile e la vendita già disposta. Avverso tale ordinanza la debitrice proponeva regolamento di competenza, deducendo una litispendenza tra i due giudizi di opposizione. Il Pubblico Ministero concludeva per l’inammissibilità.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta una questione di rito: se il provvedimento del giudice dell’esecuzione che si pronunci sulla competenza territoriale sia impugnabile con il regolamento di competenza. La risposta è negativa, perché il provvedimento impugnato non contiene una decisione sulla competenza in senso tecnico, ma un atto di gestione della procedura esecutiva in corso.

Il principio richiamato è consolidato: contro il provvedimento pronunciato dal giudice dell’esecuzione nell’esercizio dei suoi poteri di gestione, affermativo o negativo della propria competenza in tale qualità, è proponibile solo l’opposizione agli atti esecutivi e non il regolamento di competenza, che se proposto va dichiarato inammissibile (Cass. n. 17462/2010; Cass. n. 16292/2011; Cass. n. 3040/2022).

La ragione è sistematica. Il conflitto tra giudici dell’esecuzione attiene all’individuazione del giudice competente per l’esecuzione forzata e non tocca la potestas iudicandi: investe soltanto l’osservanza delle norme sul regolare svolgimento del processo esecutivo, cioè il quomodo dell’esecuzione. Quel profilo è presidiato dalle ordinanze del giudice dell’esecuzione, aggredibili con il rimedio generale dell’opposizione agli atti esecutivi (Cass. n. 17845/14; Cass. n. 4506/22).

Nel caso concreto la ricorrente assume erroneamente che il provvedimento afferisca a questioni di competenza, mentre esso riguarda atti di gestione della procedura esecutiva: irrilevante resta il riferimento incidentale alla competenza contenuto nello stesso provvedimento. Il regolamento è pertanto inammissibile.

Sul piano delle conseguenze, il regime delle spese è regolato nella fase di merito. La Corte dà inoltre atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, ove dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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