Azione di ripetizione anatocistica, prescrizione decennale e onere della prova (Cass. civ. Sez. I n. 5517 del 01.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’azione di ripetizione di indebito proposta dal cliente di una banca, che lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati su un contratto di apertura di credito regolato in conto corrente, è soggetta alla prescrizione decennale. Ove i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, la prescrizione decorre non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati. A fronte dell’eccezione di prescrizione sollevata dalla banca, è sul correntista che grava la prova della natura ripristinatoria e non solutoria delle rimesse indicate, potendo la banca limitarsi ad affermare l’inerzia del titolare del diritto. L’idoneità dell’atto a interrompere la prescrizione, fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, è apprezzamento di fatto riservato al giudice del merito.
Il Fatto
Una società convenne in giudizio una banca per ottenere la restituzione degli importi riscossi a titolo di interessi anatocistici, pari a euro 23.598,30, oltre interessi e rivalutazione. La società riferì di avere intrattenuto con la banca un rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito e che, dal momento in cui il conto aveva presentato saldo passivo, la banca aveva addebitato interessi negativi.
Il Tribunale di Siena, rigettata l’eccezione di prescrizione della convenuta ed espletata consulenza tecnica d’ufficio, accolse la domanda per il minore importo di euro 15.658,83, oltre accessori e spese. La Corte d’appello di Firenze rigettò gli appelli principale e incidentale delle parti. La banca propose ricorso principale, la società ricorso incidentale.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto la doglianza sull’onere probatorio delle rimesse. La statuizione d’appello, che aveva addossato alla banca l’onere di allegazione e prova della natura solutoria dei versamenti, è erronea: in materia di rapporti bancari, a fronte dell’eccezione di prescrizione sollevata dalla banca, grava sul correntista la prova della natura ripristinatoria delle rimesse indicate.
Tale errore è però irrilevante nel caso concreto. La banca non ha contestato che il rapporto fosse pacificamente affidato, né ha dedotto che i versamenti erano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell’affidamento. Questo elemento integra un impedimento al decorso della prescrizione determinato dall’apertura di credito, costituendo eccezione in senso lato e non in senso stretto.
Quanto alla missiva interruttiva del 2004, la contestazione della sua idoneità è inammissibile. La valutazione dell’idoneità di un atto a interrompere la prescrizione, fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, è apprezzamento di fatto riservato al giudice del merito, insindacabile in sede di legittimità se immune da vizi logici o errori giuridici. La banca ha contrapposto la propria interpretazione dell’atto a quella d’appello.
Sui motivi relativi alla valutazione della prova, la Corte ribadisce che la doglianza ex art. 116 c.p.c. è ammissibile solo entro rigorosi limiti. Per dedurre la violazione dell’art. 115 c.p.c. occorre denunciare che il giudice abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti. Il ricorso principale è rigettato.
Il ricorso incidentale, sulla restituzione delle commissioni di massimo scoperto, è inammissibile: non si confronta col contenuto della decisione impugnata, che ha esaminato i passi addotti ed ha escluso che la domanda includesse quel capo di domanda, non essendo consentito all’esperto sostituirsi alle parti.
Nota della Redazione
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